costruzione di nave e di aeromobile: la costruzione costruzione rappresenta un modo di acquisto della proprietà degli stessi a titolo originario (artt. 232 – 241 c. nav.; artt. 848 – 856 c. nav.). In particolare, essa appare riconducibile all’istituto della specificazione. La nave e l’aeromobile, infatti, sono beni del tutto diversi dai materiali utilizzati per la loro costruzione ed appartengono allo specificatore, dovendosi attribuire maggiore rilevanza al lavoro rispetto alla materia a meno che quest’ultima non abbia un valore di gran lunga superiore a quello della manodopera impiegata. Numerosi adempimenti amministrativi vengono chiesti in vista della costruzione della nave e dell’aeromobile, tra i quali si segnala la dichiarazione di costruzione (artt. 233, 848 c. nav.), il cui scopo è quello di permettere la vigilanza degli organi competenti durante le fasi della costruzione dei beni mobili della navigazione.
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