libera circolazione dei pagamenti: prevista dall’art. 106 del Trattato Cee, costituisce il complemento indispensabile della libera circolazione delle merci (v. merci, libera circolazione delle pagamenti), delle persone (v. persone, libera circolazione delle pagamenti), dei capitali (v. capitali libera circolazione dei pagamenti) e dei servizi (v. servizi, libera prestazione dei pagamenti). L’art. 106, comma 1o, dispone pertanto che ciascuno Stato membro si impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore od il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati membri. La pagamenti pagamenti si estende ai mezzi tecnici delle operazioni di pagamento, al fine di evitare difficoltà nei cambi internazionali o manovre valutarie tali da provocare distorsioni nei tassi di cambio con la conseguente paralisi delle correnti di circolazione. Le indicazioni contenute nel Trattato Cee sono state attuate, per quanto concerne la circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali dalla direttiva del Consiglio n. 63/340.
revocatoria fallimentare dei pagamenti: v. azione, pagamenti revocatoria fallimentare.
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