Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Cessione del credito

I crediti, al pari dei beni, possono circolare, ossia possono essere venduti, permutati, donati e così via, con l’effetto di sostituire all’originario creditore un nuovo creditore, ed a questo un altro creditore ancora e così di seguito, fino al momento in cui, con l’adempimento da parte del debitore (o con il verificarsi di un’altra causa di estinzione), l’obbligazione non si sia estinta. La figura tecnica che ne attua la circolazione è la cessione del credito: il creditore trasferisce ad altri, a titolo oneroso o a titolo gratuito, il proprio diritto di credito, senza necessità del consenso del debitore (art. 1260 c.c.). Il primo è il cedente, il secondo è il cessionario, il terzo è il debitore ceduto. Questi è, comunque, tenuto a pagare: è indifferente che adempia a favore di un soggetto o di un altro; è , perciò , superfluo il suo consenso alla cessione. Con la cessione del credito si trasferiscono anche gli accessori del credito ceduto: passano al cessionario i privilegi, le garanzie personali e reali che assistono il credito oggetto della cessione (art. 1263 c.c.). La cessione del credito si iscrive nel più generale fenomeno della circolazione della ricchezza, ma si distingue, sotto l’aspetto economico, dal trasferimento dei beni: questo attua la circolazione della ricchezza presente; la cessione del credito consente, invece, la circolazione di ricchezza futura. Ev quanto accade nella normalità della vita economica: un imprenditore industriale compera dal fornitore le materie prime necessarie per la sua attività produttiva, obbligandosi a pagarne il prezzo ad una data corrispondente al tempo in cui, fabbricati e venduti i suoi prodotti, avrà il danaro necessario. L’imprenditore fornitore delle materie prime ha bisogno, a sua volta, di mezzi finanziari per ricominciare il suo ciclo produttivo: può, nel frattempo, cedere ad un terzo (ad esempio, ad una banca, con una operazione di sconto) il suo credito verso l’imprenditore industriale e, con il prezzo ricavato dalla vendita del credito, finanziare la propria attività. In questo modo ha circolato la ricchezza, ma ha circolato (con la cessione del credito alla banca) una ricchezza solo futura, che diventerà reale ricchezza quando il produttore industriale avrà fabbricato e venduto i suoi prodotti: a quella data egli pagherà il suo debito al cessionario del credito (nel nostro esempio, alla banca scontatrice); ma nel frattempo il sistema produttivo non è rimasto inerte: ha funzionato sulla base della circolazione di una ricchezza futura. La cessione del credito può , per l’art. 1260 c.c., essere a titolo oneroso o a titolo gratuito: sarà vendita o permuta del credito e così via nel primo caso (scambio di credito con prezzo, scambio di credito con cosa); sarà donazione del credito nel secondo caso (trasferimento del credito per spirito di liberalità ). Essa non è un contratto a se´ stante, ma è l’oggetto di un contratto traslativo di diritti; e va qui richiamata l’attenzione sul fatto che il concetto di vendita o di permuta o di donazione è formulato dal c.c. in modo da ricomprendere, oltre che il trasferimento della proprietà di una cosa, anche il trasferimento di un altro diritto (artt. 1470, 1552, 769 c.c.). In quanto trasferimento di un diritto, nel senso dell’art. 1376 c.c., la cessione del credito è retta dal principio consensualistico, posto da questa norma: il diritto si acquista, ossia il credito passa dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Oggetto di cessione può essere un credito futuro; e in tal caso, come nella vendita di cosa futura, il trasferimento del credito si attua nel momento in cui esso viene ad esistenza. Non tutti i crediti sono cedibili; sono esclusi quelli di carattere strettamente personale (art. 1260, comma 1o, c.c.), per i quali non può dirsi indifferente che il debitore adempia a favore di un soggetto o di un altro: allo scrittore, ad esempio, che si è impegnato a scrivere un romanzo non è indifferente pubblicarlo con un editore o con un altro; e l’editore, che per contratto ha acquistato il diritto alla prestazione dello scrittore, non può cedere questo diritto (salvo il consenso dello scrittore) ad altro editore. In alcuni casi la cessione del credito è vietata in assoluto (anche in presenza del consenso del debitore ceduto); magistrati, avvocati, notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari dei diritti sui quali è sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni (art. 1261 c.c.). Sono incedibili anche i crediti alimentari (art. 447, comma 1o, c.c.) e, in genere, quelli inerenti i rapporti di famiglia. Per patto fra creditore e debitore può essere esclusa la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al momento della cessione (art. 1260, comma 2o, c.c.). La cessione del credito attua il trasferimento del diritto dal cedente al cessionario al momento stesso della cessione, in virtù del principio consensualistico ma è efficace, nei confronti del debitore ceduto, solo dal momento in cui è stata notificata a questo o è stata da questo accettata. Fino a quel momento il debitore si libera adempiendo nei confronti del cedente, salvo che il cessionario non provi che era comunque a conoscenza della cessione del credito; dopo quel momento, se paga nelle mani del cedente, paga male e può essere costretto dal cessionario a pagare una seconda volta (art. 1264 c.c.). La notificazione ha anche un altro effetto, analogo a quello che assolve la consegna quando il contratto ha per oggetto beni (v. acquisto, cessione del credito a non domino): se il medesimo credito è , con successivi contratti, ceduto a più persone, prevale non la cessione del credito di data anteriore, ma quella che sia stata notificata per prima al debitore ceduto (art. 1265 c.c.). Per la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto non sembrano richieste particolari forme, considerata l’equivalenza alla notificazione della prova della conoscenza dell’avvenuta cessione del credito. Agli specifici effetti dell’art. 1265 c.c. si richiede, invece, la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il cessionario del credito, allorche´ agisce verso il debitore ceduto, dovrà dare prova dell’avvenuta cessione, in forza di un atto idoneo a produrre l’effetto traslativo del credito. Ma l’atto traslativo può essere successivamente dichiarato nullo o può essere annullato, con la conseguenza che il debitore ceduto risulterà ex post avere pagato nella mani di un creditore solo apparente. Il problema se egli abbia pagato bene o se debba, invece, rimborsare il cedente dipende dalla ricorrenza o no, nella concreta fattispecie, degli estremi di cui all’art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente (v. creditore, cessione del credito apparente). La cessione fa acquistare il credito a titolo derivativo; è retta, quindi, dal principio per il quale l’avente causa non può acquistare diritti maggiori di quelli spettanti al dante causa. Perciò , il cessionario è esposto alle stesse eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al cedente (v. eccezioni opponibili nella cessione del credito). Il credito ceduto può essere un credito inesistente: ad esempio un credito nascente da un contratto che, successivamente alla cessione, venga dichiarato nullo; oppure un credito che si è estinto per effetto della compensazione opposta dal debitore ceduto. Può , inoltre, accadere che, pur trattandosi di credito esistente, il debitore ceduto non adempia per la semplice ragione che non può o non vuole adempiere. La prima ipotesi è regolata in modo corrispondente all’evizione nel trasferimento di cose (art. 1483 c.c.): il cedente, se la cessione del credito è a titolo oneroso (vendita, permuta del credito), deve garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione del credito (cosiddetta garanzia del nomen verum), allo stesso modo con cui il venditore di cose deve garantire il compratore dall’evizione; se, invece, la cessione del credito è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta, come nella donazione di cose è dovuta la garanzia per evizione, se espressamente pattuita (art. 1266 c.c.). La responsabilità che ne deriva in capo al cedente, precisa la giurisprudenza, ha natura oggettiva: prescinde dalla sua colpa o, meglio, non consente la prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c., trattandosi di obbligazione di garanzia (v. garanzia, prestazione di cessione del credito), avente ad oggetto l’assunzione di un rischio. V. anche forfaiting.

cessione del credito a titolo gratuito: la cessione del credito è quella realizzata mediante donazione (v.) o altro atto a titolo gratuito (v. atti, cessione del credito a titolo gratuito).

cessione del credito a titolo oneroso: la cessione del credito è quella realizzata mediante un contratto a titolo oneroso (v. contratto, cessione del credito a titolo oneroso).

cessione del credito con funzione di garanzia: v. funzioni della cessione del credito.

eccezioni opponibili nella cessione del credito: la cessione del credito fa acquistare il credito a titolo derivativo; è retta, quindi, dal principio per il quale l’avente causa non può acquistare diritti maggiori di quelli spettanti al dante causa. Perciò , il cessionario è esposto alle stesse eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al cedente: così il debitore ceduto potrà sottrarsi al pagamento eccependo al cessionario che il credito è sorto da un contratto nullo o annullabile o rescindibile, o opponendogli l’eccezione di inadempimento proponibile nei confronti del cedente. Ancora: se il debitore ceduto era a sua volta creditore del cedente, potrà opporre al cessionario l’eccezione di compensazione (salvo che abbia accettato la cessione del credito: art. 1248, comma 2o, c.c.). E ciò rende insicura la cessione del credito, rappresenta una remora alla circolazione del credito, crea diffidenza nel possibile cessionario. Questi inconvenienti sono eliminati quando il credito è acquistato a titolo originario; ma ciò è possibile, solo per i crediti che siano rappresentati da titoli di credito, che sono beni mobili, come tali sottoposti alle norme sull’acquisto a titolo originario.

finanziamento contro cessione del credito: v. funzioni della cessione del credito.

funzione satisfattiva della cessione del credito: v. funzioni della cessione del credito.

funzione solutoria della cessione del credito: v. funzioni della cessione del credito.

funzione traslativa della cessione del credito: v. funzioni della cessione del credito.

funzioni della cessione del credito: la cessione del credito può assolvere una delle seguenti funzioni: 1) può avere una funzione traslativa: è quanto accade nella vendita in senso stretto del credito o in più specifiche forme contrattuali: tipiche, come lo sconto di crediti (art. 1858 c.c.), o atipiche, come il contratto di factoring (v.); 2) può avere una funzione solutoria: è quanto accade nella datio pro solvendo (v. prestazione, cessione del credito in luogo dell’adempimento), ossia nella cessione del credito in luogo dell’adempimento (art. 1198 c.c.). Il credito del solvens si trasferisce al suo creditore; ma il suo debito si estingue, salvo diversa volontà delle parti, solo se e solo quando il debitore ceduto abbia pagato; 3) può avere, infine, una funzione di garanzia: il debitore cede al creditore un proprio credito per garantire l’adempimento della propria obbligazione. Si tratta di una garanzia atipica, destinata a svolgere una funzione analoga al pegno di crediti o di titoli. La giurisprudenza tiene a precisare che la funzione di garanzia è pienamente compatibile con l’efficacia traslativa immediata della titolarità dei crediti o della proprietà dei titoli (che in questi casi sono trasmessi con una girata piena e non con una girata in garanzia). La cessione del credito viene ricondotta alla funzione di garanzia dall’accessorio pactum fiduciae, che è qui fiducia cum creditore, in base al quale il creditore deve ritrasferire il credito al debitore, ove questi rimborsi in anticipo il debito garantito, o deve considerare estinto per compensazione il proprio credito, quando alla scadenza procede all’incasso del credito ricevuto in cessione. In ciò la cessione del credito mostra di assolvere anche una funzione satisfattiva, analoga alla datio pro solvendo; ma questa è presente anche nel pegno di crediti, secondo l’art. 2803 c.c. (il creditore è tenuto ad incassare il credito ricevuto in pegno ed è legittimato a trattenere quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni), ed è perciò compatibile con la funzione di garanzia, tipica o atipica che sia. Stabilire, in fatto, quando ricorre una di queste ipotesi può non essere facile, come nelle operazioni che vanno sotto il nome di finanziamento contro cessione del credito (espressione che figura, ad esempio, nella l. n. 227 del 1977, regolante il credito all’esportazione). Può accadere: a) che si tratti, in conformità del nomen iuris dato dalle parti all’operazione, di vero e proprio finanziamento (mutuo o apertura di credito o anticipazione bancaria), e la cessione pro solvendo abbia la accessoria funzione di garantire, così come è esplicitamente enunciato in alcuni dei contratti in parola, l’adempimento dell’obbligazione di restituzione; b) che sotto le apparenti sembianze di un finanziamento contro cessione del credito si celi invece un contratto di sconto dei crediti ceduti. In questo diverso caso l’esborso dell’ente cessionario dovrebbe essere qualificato come prezzo corrisposto per l’acquisto dei crediti, con la conseguenza che non sopravviverebbe alla cessione del credito altra obbligazione del cedente verso l’ente che non sia l’obbligazione di garanzia derivante dalla clausola salvo buon fine; c) che si sia davvero in presenza di un finanziamento in senso tecnico, e tuttavia la asserita cessione del credito pro solvendo non sia cessione con funzione di garanzia, bensì datio pro solvendo, ossia cessione con funzione satisfattiva e con liberazione differita al momento della riscossione del credito ceduto. Elemento caratteristico della cessione del credito in luogo dell’adempimento è che il credito originario sopravvive alla cessione, non essendoci qui novazione (v.); ma non è esigibile fino alla scadenza del credito ceduto: vale l’art. 1267, richiamato dall’art. 1198 c.c.; perciò , il creditore potrà agire nei confronti del proprio debitore solo se il terzo debitore ceduto non abbia pagato. Caratteristico di questa figura è anche il fatto che l’eventuale surplus realizzato dal creditore deve essere restituito al debitore, mentre nello sconto e in genere nella vendita di crediti esso profitta al cessionario, scontatore o compratore del credito; e le clausole che prevedessero la restituzione del surplus conducono con certezza ad escludere che il contratto di finanziamento includa uno sconto o una vendita del credito. Per decidere se si tratta di datio pro solvendo o di cessione del credito a scopo di garanzia soccorre un preciso criterio: dottrina e giurisprudenza sono dell’avviso che la datio pro solvendo presupponga, necessariamente, l’anteriorità del debito rispetto alla datio, e la giurisprudenza in tema di revocatoria fallimentare insiste nel precisare che, quando c’è contestualità fra costituzione del debito e cessione del credito, la cessione del credito ha funzione di garanzia. La qualificazione del rapporto come cessione del credito a scopo di garanzia si impone d’altra parte, quando sia contemplata la possibilità di un rimborso anticipato, parziale o totale, del finanziamento contro il ritiro dei corrispondenti titoli ceduti pro solvendo: questa possibilità mal si adatta alla figura della datio pro solvendo, mentre appare coerente con quella della cessione del credito a scopo di garanzia. V. anche forfaiting.

cessione del credito pro soluto e pro solvendo: il cedente, per regola generale, non garantisce la solvenza del debitore ceduto; l’inadempimento di questo è , dunque, un rischio del quale il cedente si libera addossandolo al cessionario, che avrà inutilmente pagato il corrispettivo della cessione del credito. Ma con apposita clausola (cosiddetta clausola salvo buon fine) si può pattuire che il cedente garantisca la solvenza del debitore ceduto (cosiddetta garanzia del nomen bonum), con la conseguenza che il cessionario, se il debitore non paga, potrà rivolgersi al cedente ed esigere da lui il rimborso di quanto ha ricevuto, con gli interessi e le spese (art. 1267 c.c.). Nel primo caso si parla, tradizionalmente, di cessione del credito pro soluto: nel secondo di cessione del credito pro solvendo.

cessione del credito pro solvendo: v. cessione del credito pro soluto e pro solvendo.


Cessione del contratto      |      Cessione di territori


 
.