Con la cessione del contratto una parte, il cedente, sostituisce a se´ un terzo, il cessionario, nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che il terzo cessionario assumerà rispetto all’altro contraente, il contraente ceduto, la medesima posizione già occupata dal cedente. Per perfezionare la cessione del contratto è però necessario il consenso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.); e ciò si spiega agevolmente se si considera che per il contraente ceduto il cessionario del contratto non è solo, come nella cessione dei crediti, un nuovo creditore (le cui qualità personali o le cui condizioni patrimoniali sono, di regola, irrilevanti per il debitore), ma è anche, in rapporto ai crediti del contraente ceduto, un nuovo debitore, le cui qualità personali o le cui condizioni patrimoniali non sono, di regola, indifferenti per il creditore. Solo in quei contratti, come ad esempio il contratto di s.p.a., dove quelle qualità e condizioni sono irrilevanti, è superfluo il consenso del contraente ceduto (o, trattandosi nel nostro esempio di contratto plurilaterale, dei contraenti ceduti): qui un socio cede a terzi le proprie azioni, ossia cede loro la sua posizione di parte nel contratto di società , senza necessità del consenso degli altri soci (ne´ del consenso degli amministratori delle società , cioè dell’organo costituito per l’attuazione del contratto nel senso dell’art. 1332 c.c.). La cessione del contratto è , a sua volta, l’oggetto di un contratto, come lo è la cessione del credito: un contratto si può vendere, permutare, donare ecc.. Ev , ovviamente, possibile solo se le prestazioni contrattuali debbano ancora essere eseguite (art. 1406 c.c.). Ma bisogna al riguardo distinguere fra contratti a esecuzione istantanea o differita e contratti a esecuzione continuata o periodica. Nei primi, se uno dei due contraenti ha già eseguito la sua prestazione, non potrà più avere luogo una cessione del contratto: solo, semmai, la cessione del suo credito alla controprestazione (così, in una vendita di merci già consegnate, il venditore non cederà il contratto, ma il suo credito per il prezzo). Occorre che entrambe le prestazioni siano ancora ineseguite: il venditore, ad esempio, deve ancora consegnare le merci e il compratore deve ancora pagarne il prezzo. Se il secondo è un commerciante, che compera per rivenderle, ed ha già trovato un nuovo compratore di quelle merci, anziche´ dare esecuzione al primo contratto e poi concluderne un secondo, troverà più semplice e rapido cedere il primo contratto, realizzando il proprio guadagno con il prezzo della cessione. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica la cessione è possibile anche se è iniziata, da entrambe le parti, l’esecuzione del contratto, ed è possibile fino a quando il contratto non sia sciolto e, perciò , sia ancora suscettibile di esecuzione. Così è , ad esempio, la cessione del contratto di locazione (art. 1594 c.c.): il cessionario prende il posto del conduttore originario e, dal momento della cessione, ne assume verso il locatore le medesime obbligazioni e ne acquista i medesimi diritti (continuerà a pagare lo stesso canone, resterà nel godimento della cosa fino alla scadenza contrattuale originariamente pattuita e così via). Il cedente è , in linea di principio, liberato dalle obbligazioni verso il contraente ceduto: resta obbligato solo se il contraente ceduto abbia dichiarato, nell’accettare la cessione, di non liberare il cedente. In tal caso, se il cessionario non adempie, il contraente ceduto potrà rivolgersi al cedente (art. 1408 c.c.). Le garanzie dovute dal cedente al cessionario sono analoghe a quelle operanti riguardo alla cessione dei crediti: il cedente garantisce la validità del contratto ceduto (art. 1410, comma 1o, c.c.); ma non garantisce, salvo patto contrario, l’adempimento del contratto da parte del contraente ceduto (art. 1410, comma 2o, c.c.).
cessione del contratto di società: è il trasferimento da un soggetto ad un altro della posizione di parte del contratto di società , con tutte le connesse posizioni attive e passive. Nelle società di persone, non è ammesso il trasferimento della posizione di parte nel contratto di società , in quanto questa importa il diritto di amministrare la società e la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Ev , invece, liberamente trasferibile la posizione di socio accomandante nella s.a.s.. Nelle società di capitali la qualità di socio è liberamente trasferibile, salvo la qualità di socio accomandatario nelle società in accomandita per azioni: nelle s.p.a. e in accomandita per azioni (relativamente al rapporto del socio accomandante) il detto trasferimento avviene con la cessione dell’azione, il titolo di credito rappresentante la qualità di socio. Nelle società cooperative, la cessione della qualità di socio, attraverso la cessione delle quote e delle azioni sociali, deve essere autorizzata dagli amministratori; l’atto costitutivo, però , può vietare la cessione, ma in tal caso il socio può recedere liberamente dalla società (art. 2523 c.c.). Per le mutue assicuratrici, si discute se la qualità di sociocessione del contrattoassicurato possa essere ceduta solo con l’autorizzazione degli amministratori (come avviene per le cooperative) o non possa essere ceduta affatto.
eccezioni opponibili nella cessione del contratto: il contraente ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni basate sul contratto, non anche quelle basate su altri rapporti con il cedente (art. 1409 c.c.): il compratore ceduto, ad esempio, non potrà opporre in compensazione, al venditore cessionario che gli chiede il prezzo, il credito da lui vantato verso il cedente. La regola è coerente con quanto previsto in tema di cessione del credito (v.), giacche´ qui il contraente ceduto ha accettato la cessione.
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