Enciclopedia giuridica

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Accomandatario

Figura di socio illimitatamente responsabile presente in due tipi di società, la società in accomandita semplice (v.) e la società in accomandita per azioni (v.), anche se si tratta di figure sensibilmente diverse. L’accomandatario nella s.a.s. presenta le seguenti caratteristiche fondamentali: a) la responsabilità solidale è illimitata per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.); b) ha gli stessi diritti ed obblighi dei soci della società in nome collettivo (art. 2318, comma 1o, c.c.); c) ha, in via esclusiva rispetto ai soci accomandanti, l’amministrazione della società (art. 2318, comma 2o, c.c.); d) ha una posizione prevalente nella nomina degli amministratori, dovendo questa avvenire con il consenso di tutti i soci accomandatari; e) la ragione sociale è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari; f ) il socio accomandatario può pretendere, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.); g) fallisce in seguito al fallimento (v.) della società. Ev una figura analoga a quella dei soci delle s.n.c., dalla quale si distingue solo per i particolari caratteri distintivi del tipo di società . Detti soci devono essere espressamente indicati nell’atto costitutivo (art. 2316 c.c.). La figura dell’accomandatario presente nella s.a.p.a. è analoga a quella precedentemente descritta per vari e determinati aspetti (la responsabilità illimitata e solidale, la carica di amministratore, la presenza del nome di almeno uno dei soci accomandatario nella ragione sociale). Se ne differenzia perche´: a) la partecipazione del socio accomandatario al capitale sociale è una partecipazione azionaria, del tutto analoga a quella dei soci delle s.p.a.; b) la posizione di potere e di responsabilità illimitata dell’accomandatario non è inerente al titolo ne´ , tanto meno, si trasferisce con il trasferimento dello stesso: essa si collegano esclusivamente alla qualità statutaria di determinate persone, quali soci, risultante dall’atto costitutivo o da una sua successiva modificazione; c) il socio accomandatario (il cui nome deve essere indicato nell’atto costitutivo) è di diritto amministratore ed è soggetto agli stessi obblighi degli amministratori delle s.p.a. (art. 2465, comma 2o, c.c.), in caso di rinuncia o revoca della carica di amministratore, conserva, in ragione delle azioni possedute, la qualità di socio e diventa, automaticamente, socio accomandante; l’accomandatario, in quanto amministratore, ha diritto ad un compenso, che può consistere in una partecipazione agli utili; d) il socio accomandatario non ha diritto di voto per le azioni a lui spettanti nelle deliberazioni dell’assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci e l’esercizio dell’azione di responsabilità (art. 2469 c.c.); e) le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate, oltre che con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della s.p.a., dall’unanimità dei soci accomandatari; f) la responsabilità del socio accomandatario verso i terzi è analoga a quella dei soci delle s.n.c. (art. 2304 c.c.), e, pertanto, il socio accomandatario gode del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2471, comma 1o, c.c.); il socio accomandatario, che cessa dall’ufficio di amministratore della società , non risponde per le obbligazioni di questa sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio predetto (art. 2471, comma 2o, c.c.). La presenza dei soci accomandatari è caratteristica di questo tipo sociale, pertanto la società si scioglie nel caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, se nel termine di 6 mesi non si è provveduto alla loro sostituzione (art. 2468, comma 1o, c.c.). Durante questo periodo la società è amministrata da un amministratore provvisorio, nominato dal collegio di sindaci, che non assume la qualità di socio accomandatario ed i cui poteri sono limitati all’ordinaria amministrazione

accomandatario amministratore della società: v. accomandatario.

accomandatario di accomandita per azioni: v. accomandatario.

responsabilità illimitata dell’accomandatario: v. accomandatario.

accomandatario socio d’opera: l’accomandatario di s.a.s. può essere socio d’opera, allo stesso modo dei soci delle s.n.c..


Accomandante      |      Accompagnamento coattivo


 
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