Enciclopedia giuridica

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Accompagnamento coattivo

Consiste nell’ordine impartito dall’autorità giudiziaria di condurre un imputato od altra persona alla sua presenza, se occorre anche con la forza. Tale provvedimento adottato con decreto motivato è consentito soltanto nelle tassative ipotesi previste dal codice di procedura penale. Ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.p. il giudice può ordinare l’accompagnamento coattivo di un imputato, di un testimone, di un perito, di un consulente tecnico, di un interprete e del custode delle cose sequestrate per il compimento di un atto processuale per il quale la presenza di costoro è necessaria. L’ordine è eseguito dalla forza pubblica; la persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere trattenuta oltre il compimento dell’atto previsto e degli adempimenti per il quali perduri la necessità della presenza. L’art. 367 c.p.p. consente al p.m., nella fase delle indagini preliminari, di disporre l’accompagnamento coattivo, su autorizzazione del giudice, quando deve procedere ad atti di interrogatorio o confronto. L’art. 399 c.p.p., infine, attribuisce al giudice dell’udienza preliminare il potere di ordinare l’accompagnamento coattivo se la persona sottoposta alle indagini non compare e la sua presenza è necessaria per compiere un atto probatorio.


Accomandatario      |      Acconto di imposta


 
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