interprete negli atti notarili: la legge notarile prescrive l’intervento dell’interprete quando siano parti dell’atto notarile un sordo che non sappia leggere (art. 56, comma 2o, L.N.), un muto o un sordomuto (art. 57 L.N.) ovvero nel caso di redazione di un atto sia in lingua italiana che in quella straniera, qualora il notaio non conosca la lingua straniera (art. 55 L.N.).
interprete nel processo: secondo la legge processuale, l’interprete è il professionista al quale viene affidato l’incarico di tradurre in lingua italiana un testo orale (l’art. 123 c.p.c. prevede la nomina di un traduttore nel caso in cui trattasi di un testo scritto) di lingua diversa, ove le circostanze richiedano l’audizione di chi la ignori (art. 122 c.p.c.). Ev altresì interprete colui che traspone sul piano verbale il linguaggio del sordo, del muto e del sordomuto, qualora si riveli insufficiente il risultato ottenuto con le interrogazioni e le risposte fornite per iscritto (art. 124 c.p.c.). Dopo aver giurato di fedelmente adempiere al suo ufficio, l’interprete può legittimamente esercitare le relative funzioni e conseguentemente ricevere il compenso (determinato ai sensi della l. n. 319 del 1980), liquidato dal giudice con decreto indicante la parte tenuta a corrisponderlo (art. 53 att. c.p.c.).
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