L’interrogatorio formale appartiene alla categoria delle prove semplici orali e solitamente è diretto a provocare la confessione della controparte (v.). L’interrogatorio va dedotto dalla parte per articoli separati e specifici, aventi ad oggetto i fatti controversi nell’ambito della causa. Una volta che il giudice abbia ritenuto rilevante ed ammissibile l’interrogatorio, verranno rivolte alla controparte le relative domande e questa dovrà dire se i fatti che ne sono oggetto siano veri o meno. La parte interrogata deve rispondere personalmente e, se rifiuta di rispondere o non si presenta all’udienza fissata per l’assunzione dell’interrogatorio, il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto della prova, valutando tale circostanza in base all’art. 116, comma 1o, c.p.c.. L’interrogatorio libero costituisce uno strumento posto a disposizione del giudice per ottenere dalle parti informazioni e chiarimenti circa i fatti in causa e/o le loro allegazioni circa gli stessi, nell’esercizio di un potere discrezionale. La natura giuridica dell’istituto risulta alquanto controversa, essendo certo solamente che dalle risposte date dalle parti il giudice possa trarre argomenti di prova ex art. 116, comma 1o, c.p.c. (v.).
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