Soggetto appartenente della categoria degli ausiliari del giudice (v.) dotato di particolari cognizioni tecniche non giuridiche necessarie per la decisione di una determinata causa, il quale assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. La nomina avviene su istanza di parte o d’ufficio; viene scelto normalmente tra le persone iscritte in speciali albi. Possono essere nominati anche più consulente tecnico.
astensione del consulente tecnico: v. astensione.
attività del consulente tecnico: il consulente tecnico assiste alle udienze a cui sia invitato; può fornire i chiarimenti richiesti sia in udienza che nel dibattimento che in camera di consiglio; può svolgere indagini ed essere autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi ed eseguire piante, calchi e rilievi.
consulente tecnico di parte: per assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio, le parti hanno la facoltà di nominare un perito di parte.
giuramento del consulente tecnico: in relazione al dovere di diligenza e di obiettività legato al suo compito, il consulente tecnico, all’udienza e prima di assumere le sue funzioni, deve prestare giuramento al giudice istruttore.
relazione del consulente tecnico: se il giudice istruttore non partecipa alle attività del consulente tecnico è necessaria una relazione scritta, da depositarsi in cancelleria.
ricusazione del consulente tecnico: v. ricusazione.
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