integrazione del contraddittorio: qualora in un procedimento vi siano diversi legittimi e necessari contraddittori (ossia quando il rapporto giuridico sostanziale è unico con pluralità di parti), questi devono agire o essere convenuti nello stesso processo (c.d. litisconsorzio necessario). Se costoro non partecipano al processo, spetta all’autorità giudiziaria procedente ordinare, in un termine perentorio, l’integrazione del contraddittorio; questa avviene materialmente, nel corso della fase istruttoria, per atto di parte (citazione), che deve essere notificato ai litisconsorti necessari estranei al procedimento, a cura della parte più diligente; può accadere anche però che essi compaiano di loro spontanea volontà . Se si realizza l’integrazione il processo prosegue regolarmente; in caso contrario si produce l’estinzione del procedimento. L’integrazione del contraddittorio si rileva anche nelle impugnazioni: se infatti il giudice di appello si accorge che il contraddittorio non era integro, deve rimettere con ordinanza la causa al giudice di primo grado, e con sentenza chiudere l’appello. (G.R. Stufler).
contraddittorio nel processo penale: esprime un principio informatore dell’ordinamento processuale, in base al quale si afferma l’esigenza che le parti del processo siano state regolarmente citate e che pertanto siano poste in grado di far valere presso il giudice le loro ragioni ed eccezioni di senso contrario rispetto alla formulazione dell’accusa ad essi rivolta. Il principio del contraddittorio assume una particolare accezione nella fase dibattimentale, dove esso esprime l’esigenza che la formazione della prova (v.) avvenga davanti al giudice oralmente, attraverso l’esame incrociato (c.d. crosscontraddittorioexamination) dei testimoni: esso consiste in un esame diretto, mediante domande rivolte dal p.m. o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone, ed in un controesame, mediante domande che successivamente possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l’esame (principio di partecipazione dialettica delle parti alla formazione della prova).
principio del contraddittorio: è uno dei principi fondamentali del processo civile, ed è ricollegabile direttamente agli artt. 3 e 24 Cost.. In base ad esso il giudice è tenuto a non emanare alcun provvedimento se la parte contro cui è proposta la domanda non è stata regolarmente citata e non è comparsa, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 101 c.p.c.). (G.R. Stufler).
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