confronto tra testimoni: se le deposizioni di due o più testimoni differiscono il giudice istruttore può disporre il confronto nel quale i testimoni possono altresì ritrattare le loro precedenti deposizioni.
mancata comparizione dei testimoni: se il testimone non compare all’ udienza e non esiste un giustificato motivo per la sua mancata comparizione, il giudice istruttore, accertata la regolarità dell’intimazione, può disporre una nuova intimazione oppure può ordinarne l’accompagnamento coattivo.
testimoni nell’atto notarile: ai sensi dell’art. 47, comma 1o, L.N. l’atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni. La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 1 L.N., in quelli d’autenticazione delle firme apposte sui titoli all’ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico (art. 47, comma 2o, L.N.), per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666 (art. 1, comma 3o, r.d.l. n. 1666 del 1937) (per l’individuazione di tali atti v. notaio, funzioni del testimoni), per i protesti di cambiali (art. 68, comma 3o, r.d.l. 14 dicembre 1933, n. 1669) e di assegni (art. 60, comma 3o, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736); per le autenticazioni di sottoscrizioni di istanze da produrre agli organi della P.A. (art. 20, l. 4 gennaio 1968, n. 15). Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e le convenzioni matrimoniali (art. 48, comma 1o, L.N.), l’inventario di tutela (art. 363, comma 1o, c.c.), il verbale di pubblicazione del testamento olografo (art. 620, comma 3o, c.c.), il verbale di pubblicazione del testamento segreto (art. 621, comma 2o, c.c.), il verbale di richiesta di registrazione del testamento pubblico (art. 61, comma 4o, L.N.), il verbale da cui consta il ritardo o il rifiuto del conservatore dei registri immobiliari alla ricezione di un titolo da trascrivere o alla trascrizione (art. 2674, comma 2o, c.c.), è possibile la rinunzia ai testimoni purche´ : tutte le parti dell’atto sappiano leggere e scrivere, siano d’accordo nel rinunziare ai testimoni, si faccia menzione dell’accordo stesso ed il notaio non creda necessaria l’assistenza dei testimoni (art. 48, commi 1o, 2o, 3o, L.N.). I testimoni devono essere maggiorenni, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età , avere la capacità di agire e non essere interessati all’atto (art. 50, comma 1o, L.N.). Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaio e delle parti in linea retta in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, il coniuge del notaio o delle parti e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere (art. 50, comma 2o, L.N.).
prova per testimoni: la testimonianza come mezzo di prova consiste in una dichiarazione di scienza da parte di un soggetto edotto dei fatti della causa, ha valore di prova libera (o semplice) e va dedotta nel primo atto di parte, mediante un’indicazione specifica delle persone che devono essere sentite e dei fatti, divisi in capitoli, su cui devono riferire.
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