Enciclopedia giuridica

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Accomandante

Figura di socio limitatamente responsabile presente in due tipi di società: le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni. La figura del socio presenta in generale le seguenti caratteristiche: a) non partecipa all’amministrazione della società (art. 2318, comma 2o, e art. 2320 c.c.); b) gode del beneficio della responsabilità limitata (art. 2313 c.c.); c) è necessariamente, in relazione al conferimento, socio capitalista. L’accomandante nelle s.a.s. può solo influire, in posizione deteriore rispetto ai soci accomandatari, sulla nomina e sulla revoca degli amministratori (art. 2319 c.c.). Egli non può compiere atti di amministrazione ne´ trattare o concludere affari in nome della società , se non in forma di procura speciale per singoli affari, pena l’assunzione della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni e la possibilità di esclusione (art. 2320 c.c.). Può prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori (v. accomandante socioaccomandantelavoratore subordinato), nonche´ , se l’atto costitutivo lo consente, dare informazioni e pareri. In ogni caso ha diritto alla comunicazione del bilancio e del conto profitti e perdite, nonche´ alla consultazione dei libri e documenti societari. Si tratta dell’unica figura di soci capitalisti inserita in una società di persone. La quota di questi soci è trasmissibile per causa di morte (art. 2322, comma 1o, c.c.), pertanto essi non possono essere soci d’opera. La quota di partecipazione può essere ceduta con effetto verso la società , con il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente (art. 2322, comma 2o, c.c.). I soci accomandante non sono obbligati, dal punto di vista patrimoniale, che al conferimento pattuito e non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo un bilancio regolarmente approvato (art. 2321 c.c.). Secondo la maggioranza della dottrina (ma una cospicua parte della giurisprudenza è di orientamento diverso) possono essere soci accomandante anche persone giuridiche. I nomi di soci accomandante devono essere indicati nell’atto costitutivo (art. 2316 c.c.). Nella società in accomandita per azioni la posizione dei soci accomandante è analoga a quella dei soci della società per azioni (v.), per cui, nonostante i predetti elementi comuni con la figura dei soci accomandante nella s.a.s., le due figure sono sensibilmente diverse per i seguenti motivi: a) nella società in accomandita per azioni il socio accomandante è un azionista con tutti i diritti ed i connessi obblighi del socio di una s.p.a. e la sua posizione è rappresentata da un titolo azionario; b) il socio accomandante non può decadere dal beneficio della responsabilità limitata (salvo che non ricorrano i casi nei quali lo stesso socio di s.p.a. ne decade e salvo il problema dell’amministratore di fatto e dell’accomandatario di fatto).

cessione della quota dell’accomandante: il socio accomandante della s.a.s. può , salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, cedere la propria quota con effetto verso la società , purche´ sussista il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (art. 2322, comma 2o, c.c.). La accomandante non comporta modificazione del contratto sociale.

esclusione dall’amministrazione del socio accomandante: l’amministrazione di una società in accomandita, semplice o per azioni che sia, è sempre affidata a soci accomandatari (illimitatamente responsabili), con esclusione, quindi, dei soci accomandante Nella s.a.s. i soci accomandante concorrono alla nomina degli amministratori, ma non possono compiere atti di amministrazione ne´ trattare o concludere affari in nome e per conto della società se non in forza di procura speciale per i singoli affari, pena la perdita della responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali e la possibilità di esclusione (art. 2320 c.c.). Nella società in accomandita per azioni il socio non può , salvo i casi previsti dalla legge, perdere il beneficio della responsabilità limitata.

fallimento della società e accomandante: in caso di fallimento di s.a.s. il giudice delegato può , su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata ed ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento (art. 150 l. fall.). La posizione dei soci accomandante è identica a quella dei soci di società di capitali per ciò che attiene alle sopravvenienze passive dopo l’estinzione della società . I creditori sociali, i quali non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società , possono far valere i loro crediti, anche nei confronti degli accomandante, limitatamente alla quota di liquidazione (art. 2324 c.c.).

accomandante falsus procurator: l’accomandante, il quale abbia compiuto atti di amministrazione o concluso affari in nome e per conto della società senza procura speciale o eccedendo i limiti della stessa, deve considerarsi falsus procurator e l’atto da lui compiuto deve considerarsi nullo (o inefficace) ex art. 1398 c.c., salvo che la società non ratifichi l’atto. L’accomandante che ha compiuto l’atto risponderà verso il terzo, non ex art. 2320 c.c., non essendo qui il terzo definibile come creditore sociale, bensì a norma dell’art. 1398 c.c., ossia a titolo di risarcimento del danno e subordinatamente alla circostanza che il terzo abbia confidato senza colpa nella validità dell’atto. Dalla circostanza, tuttavia, che il socio accomandante si è ingerito nell’amministrazione della società consegue la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (ex art. 2320 c.c.); anche se l’ingerenza nell’amministrazione si è tradotta nel compimento di un atto nullo (o inefficace), sussiste ugualmente la ragione giustificatrice della decadenza dal beneficio della responsabilità limitata consistente nel fatto in se´ dell’ingerenza di un accomandante nell’amministrazione.

ingerenza nell’amministrazione dell’accomandante: l’accomandante che si ingerisce nell’amministrazione in violazione del divieto decade dal beneficio della responsabilità limitata e assume responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali anche anteriori alla sua ingerenza (art. 2320 c.c.). L’accomandante decade dal beneficio anche se si ingerisce nella sola amministrazione interna della società , secondo un orientamento consolidato della Cassazione.

morte del socio accomandante: la morte del socio accomandante di una s.a.s. determina l’automatica trasmissione della sua quota di partecipazione agli eredi (art. 2322, comma 1o, c.c.), senza necessità del consenso ne´ dei soci superstiti ne´ degli eredi. Occorre, invece, una modificazione del contratto sociale, da adottare con il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.) per permettere agli eredi del socio defunto, che siano più di uno, di occupare ciascuno un’autonoma posizione di socio accomandante. In mancanza di tale modificazione dell’atto costitutivo, che aumenti il numero dei soci, gli eredi succedono come gruppo, e non come singoli, nella quota sociale del de cuius, la quale rimane indivisa, mentre gli eredi esercitano i diritti sociali a mezzo di un rappresentante comune, come avviene per il caso di comproprietà dell’azione.

accomandante procuratore speciale per singoli affari: v. accomandante.

responsabilità limitata dell’accomandante: v. accomandante.

accomandante socioaccomandantelavoratore subordinato: l’accomandante di una s.a.s. può prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori; in forza di detta disposizione, pertanto, devono ritenersi compatibili le qualità di socio accomandante e di lavoratore salariato della società . Il lavoro dell’accomandante può anche consistere in una prestazione impiegatizia con mansioni direttive, purche´ permanga un rapporto di subordinazione nei confronti degli accomandatari amministratori, incompatibile con un’ingerenza dell’accomandante nella direzione dell’impresa sociale. L’accomandante non può essere nominato institore, ne´ può assumere la veste di mandatario generale (art. 2320 c.c.); egli può agire solo in forza di procura speciale per singoli affari, perche´ un simile titolo consente l’effettivo controllo degli amministratori su ciascun affare intrapreso dall’accomandante.

accomandante socio occulto: può accadere che in una s.a.s. vi siano uno o più soci accomandati occulti. Secondo un orientamento il socio occulto di una s.a.s. si presume accomandatario fino a prova contraria da parte sua. Ne consegue che, in caso di dichiarazione di fallimento di una s.a.s., se, in seguito, viene scoperta l’esistenza di soci occulti, incomberà a costoro l’onere di provare, per sottrarsi all’estensione del fallimento, la loro qualità di soci accomandatari (art. 147, comma 2o, l. fall.). V. società , accomandante occulta; società in accomandita semplice.


Accollo      |      Accomandatario


 
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