Enciclopedia giuridica

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Novazione

La novazione è l’estinzione di una obbligazione (v.) per volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione, diversa da quella originaria per l’oggetto (v. novazione reale) o per il titolo (v. novazione causale) (art. 1230 c.c.). Non c’è , invece, novazione nelle modificazioni che attengono alle modalità di attuazione del rapporto obbligatorio (art. 1231 c.c.) nella semplice modificazione del tempo dell’adempimento originariamente previsto, nella concessione di una proroga o di una dilazione nel pagamento e così via. L’obbligazione originaria è la ragione che giustifica la costituzione della nuova obbligazione: perciò , se la prima obbligazione non esisteva (viene, ad esempio, dichiarato nullo il contratto da cui era sorta), la nuova obbligazione è senza effetto, e il creditore non potrà esigerne l’adempimento (art. 1234, comma 1o, c.c.). Se l’obbligazione originaria deriva da titolo annullabile (v. annullabilità ), l’annullamento di questo travolge la novazione, a meno che il debitore non abbia assunto il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (art. 1234, comma 2o, c.c.): qui la novazione implica convalida (v.) del titolo originario (art. 1444 c.c.). La novazione è un contratto, diretto a sostituire una obbligazione con altra obbligazione: l’animus novandi, ossia la volontà di estinguere la precedente obbligazione deve essere presente in entrambe le parti del rapporto da novare, e non soltanto in una di esse. L’animus novandi, ancora, deve risultare in modo non equivoco, come richiede l’art. 1230, comma 2o, c.c.: ciò significa che, se la volontà di estinguere la precedente obbligazione non è desumibile con certezza, la costituzione della nuova obbligazione lascia sopravvivere l’obbligazione originaria; non significa, invece, che la volontà di novare debba essere espressamente dichiarata, ben potendo desumersi dal comportamento concludente delle parti. La novazione può , come qualsiasi contratto, essere sottoposta a condizione sospensiva; ma, se l’evento dedotto in condizione è l’adempimento della nuova obbligazione, non si sarà in presenza di novazione, bensì di datio in solutum ai sensi dell’art. 1197 c.c. (v. prestazione, novazione in luogo dell’adempimento). La funzione della novazione, ossia la causa di questo contratto, è l’assunzione di una obbligazione per estinguere una precedente obbligazione: ciò spiega perche´ la novazione sia nulla se non esisteva l’obbligazione originaria, ma ciò ha anche fatto dubitare della validità della novazione di una obbligazione già estinta per prescrizione (v.). Tuttavia, alla prescrizione si può rinunciare, anche tacitamente (art. 2937, comma 3o, c.c.): se si può validamente novare una obbligazione derivante da titolo annullabile, quando la conoscenza del vizio fa presumere la convalida del titolo, altrettanto validamente si potrà novare una obbligazione prescritta, se si è consapevoli della prescrizione. Le garanzie e i privilegi che assistevano il credito originario si estinguono se non è espressamente pattuito il loro mantenimento a favore del nuovo credito (art. 1232 c.c.); ed il patto deve essere, quanto meno, contestuale all’accordo novativo: altrimenti non potrà produrre effetti, intervenendo su rapporti già estinti.

novazione causale: è la novazione in cui la nuova obbligazione è diversa da quella originaria per il titolo: così se il debitore doveva una somma di danaro a titolo di prezzo di una vendita, le parti possono convenire che questa obbligazione si estingua con la sostituzione ad essa di una nuova obbligazione per la quale la medesima somma di danaro sia dovuta dal debitore a titolo di mutuo: con la conseguenza, in questo caso, che il nuovo rapporto sarà regolato dalle norme sul mutuo e non più da quelle sulla vendita (e il debitore, essendo obbligato a titolo di restituzione di mutuo, e non più a titolo di prezzo di vendita, dovrà la somma in questione anche se l’altra parte non consegni la cosa vendutagli). Ipotesi ricorrente nella prassi bancaria è la novazione di un debito nascente da fideiussione (v.) in debito derivante da mutuo garantito da ipoteca; con il che si ottengono due risultati: la banca consegue una garanzia reale (v. garanzia, novazione reale) in luogo di una garanzia personale (v. garanzia, novazione personale); il debitore vede rateizzato il proprio debito.

novazione reale: è la novazione in cui la nuova obbligazione è diversa da quella originaria per l’oggetto: se quella originaria, per esempio, consisteva nel pagamento di una somma di danaro, la nuova obbligazione può consistere nel trasferimento di un immobile. L’ipotesi è diversa da quella della prestazione in luogo dell’adempimento (v.): là il consenso del creditore alla esecuzione, da parte del debitore, di una diversa prestazione non importa liberazione del debitore, che si libera solo eseguendo la diversa prestazione autorizzata dal creditore; qui, invece, il consenso del creditore libera il debitore dalla originaria obbligazione, ed in luogo di questa nasce una nuova obbligazione con oggetto diverso.


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