mantenimento del figlio maggiorenne: a rigore il dovere di mantenimento incombe sui genitori rispetto ai figli minori; il mantenimento dei figli maggiorenni può formare oggetto di obbligazione naturale (v. obbligazioni, mantenimento naturali). Tuttavia, la Cassazione ha formulato il principio secondo il quale l’obbligo di mantenere il figlio non cessa con il raggiungimento della maggiore età , ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, con una appropriata collocazione in seno al corpo sociale, ovvero versi in colpa, per non essersi messo in condizione od essersi rifiutato di procurarsi un proprio reddito, mediante l’espletamento di attività lavorativa; o ancora quando egli viva in altri nuclei familiari o comunitari o abbia raggiunto un’età tale da far presumere la sua capacità di provvedere a se stesso; l’onere di provare la sussistenza di una delle condizioni per la cessazione dell’obbligo di mantenimento incombe sul genitore che le allega. Ma c’è una particolare ragione che spiega questa dilatazione dell’obbligo di mantenimento: il genitore che vi ha provveduto, se non lo si considerasse come civilmente tenuto, non avrebbe azione di rimborso nei confronti dell’altro genitore. La verità è che il figlio maggiorenne non potrebbe avere altro diritto verso i genitori se non il diritto agli alimenti (v.) di cui all’art. 433 n. 3 c.c.; ed il genitore che vi avesse provveduto da solo avrebbe nei confronti dell’altro azione di arricchimento senza causa (v.), secondo quanto la giurisprudenza suole ritenere. Ma questa rigorosa soluzione punirebbe il genitore che ha provveduto al mantenimento, il quale avrebbe azione verso l’altro genitore solo nella limitata misura dell’obbligo alimentare. Di qui l’equitativa soluzione giurisprudenziale: il genitore adempie un obbligo di mantenimento; e lo adempie quale negotiorum gestor dell’altro genitore. All’obbligo alimentare l’obbligo di mantenimento viene contrapposto anche sotto altro aspetto: al coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è consentito di agire contro quest’ultimo per conseguire il rimborso di detta quota, anche con riguardo al periodo di tempo anteriore alla domanda, atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge automaticamente per il fatto della filiazione, e non solo in seguito alla domanda dell’interessato, come previsto per la diversa ipotesi dell’obbligo alimentare (art. 445 c.c.), e che, inoltre, nell’indicato comportamento del genitore adempiente deve ravvisarsi un caso di gestione di affari (v. gestione di affari altrui), produttiva a carico dell’altro genitore degli effetti di cui all’art. 2031 c.c..
mantenimento del figlio minore: entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere la prole (art. 147 c.c.), adempiendo questo dovere in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 148 c.c.).
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