Enciclopedia giuridica

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Gestione di affari altrui

Rientra nella categoria degli altri fatti, diversi dai fatti illeciti, che sono fonti di obbligazioni (v. fonti, gestione di affari altrui delle obbligazioni) a norma dell’art. 1173 c.c.. Ev il caso di chi si comporta come mandatario altrui senza avere ricevuto alcun mandato: il che accade quando l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso e altri si preoccupa, senza esservi tenuto, di curare i suoi interessi. Come il mandatario, il gestore può agire in nome proprio o in nome dell’interessato, assumendo nel secondo caso posizione corrispondente a quella del mandatario con rappresentanza (v. mandato, gestione di affari altrui con e senza rappresentanza). Da questo comportamento del gestore di affari altrui discendono due serie di obbligazioni: a) il gestore, per il solo fatto di avere iniziato, pur senza esservi obbligato, la gestione dell’affare altrui, è tenuto a continuarla, allo stesso modo di un mandatario e secondo le norme del mandato (v.) (art. 2030 c.c.), fino a quando l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso (art. 2028 c.c.); non può in altre parole, lasciare a mezzo l’opera spontaneamente intrapresa nell’interesse altrui. Dall’obbligazione in parola il gestore si libera allo stesso modo di qualsiasi debitore, provando cioè l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (v.), per causa a lui non imputabile (art. 1256 c.c.). La gestione di affari altrui deve, per l’art. 2028 c.c., essere assunta scientemente; il che comporta che il gestore deve essere consapevole della altruità dell’interesse gestito e, ancor più , che deve avere l’intenzione di gestirlo (cosiddetto animus negotia aliena gerendi). Per l’art. 2029 c.c. il gestore deve avere la capacità di contrattare: è richiesta, cioè , la medesima capacità che si richiede per accettare un mandato, dal momento che la gestione d’affari, sebbene unilateralmente assunta, produce effetti equivalenti a quelli di un contratto. Vale, perciò , l’art. 1425 c.c.: l’obbligazione a carico del gestore sorge se egli ha la legale capacità di agire (v.) e se non aveva perduto, al momento in cui ha iniziato la gestione, la capacità naturale (v.) di intendere e di volere; b) l’interessato dal canto suo, è tenuto ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome ed a rimborsargli le spese affrontate, salvo che egli non avesse opposto al gestore il proprio divieto al compimento degli atti di gestione (art. 2031 c.c.). Ev sufficiente, perche´ sorgano queste obbligazioni dell’interessato, che la gestione sia stata utilmente iniziata (cosiddetto utiliter coeptum), ossia come lo stesso dominus l’avrebbe iniziata; non occorre che abbia prodotto il risultato sperato. Si discute se la gestione di interessi altrui sia davvero fatto giuridico (v. fatti giuridici) o, dal momento che si richiede nel gestore la capacità di contrattare, se sia da qualificare invece come atto giuridico (v. atti giuridici). Il punto è che la negotiorum gestio è , come spesso è dato di constatare per un medesimo accadimento, tanto fatto giuridico quanto atto giuridico. Ev fatto giuridico per l’interessato, in capo al quale sorgono le obbligazioni di cui sub b per il solo fatto dell’altrui utiliter coeptum; ma è atto giuridico per il gestore, quantunque si tratti di atto desumibile dal suo comportamento concludente. Siamo, dal punto di vista del gestore, in presenza di un atto unilaterale fra vivi (v. atti unilaterali, gestione di affari altrui fra vivi) (art. 1324 c.c.), tipico, perche´ previsto dalla legge, produttivo a carico del gestore di obbligazioni legislativamente determinante per relationem, con riferimento cioè alle obbligazioni che sorgono dal mandato in capo al mandatario. Se poi l’interessato ratifica la gestione altrui, allora la volontà del gestore, desumibile dal suo comportamento concludente, si incontra con quella, espressamente o tacitamente dichiarata, dell’interessato: si producono tutti gli effetti di un contratto di mandato, con la conseguenza, fra l’altro, che il gestore avrà diritto a compenso per l’opera svolta (art. 2032 c.c.), e con l’ulteriore conseguenza, che se il gestore aveva agito in nome dell’interessato, il terzo contraente potrà direttamente agire nei sui confronti a norma dell’art. 1399 c.c.. La gestione di cui si parla è quella che ha per oggetto il compimento di affari; le conseguenze che ne derivano sono quelle derivanti dal contratto di mandato, che ha per oggetto appunto il compimento di atti giuridici per conto altrui. Con qualche sforzo le norme sulla negotiorum gestio sono state estese al compimento di attività materiali, insuscettibili di formare oggetto di un mandato (così, in una remota sentenza, al caso di chi ha inseguito con la propria autovettura il ladro della autovettura altrui lasciata incustodita), e addirittura al mantenimento del proprio figlio, con anticipo delle spese a carico dell’altro genitore.

successione nella gestione di affari altrui: si estingue per morte del debitore, e non si trasmette ai successori, l’obbligazione del gestore di affari di continuare e condurre a termine l’affare intrapreso, perche´ tale obbligazione ha carattere strettamente personale.


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