teoria della gesinnung: in Germania si è parlato di un Gesinnungsstrafrecht (diritto penale dell’atteggiamento interiore) sia con riferimento ad alcune figure criminose che per la loro natura debbono ritenersi particolarmente personalizzate (poiche´ in esse è accentuata la valutazione dei motivi o di modalità dell’azione che implicano di per se´ un giudizio negativo sull’autore), sia in sede di indagine sul contenuto della colpevolezza. In Italia un autore, prendendo le mosse dall’art. 27, comma 1o, Cost., il quale afferma che la responsabilità penale è personale, ha asserito che il principio va bene al di là della mera esclusione della responsabilità per fatto altrui, ma implica un tipo di imputazione umana che si risolve in un giudizio di rimprovero. Questo impone non soltanto l’attribuibilità del fatto in senso naturalistico (oggettivo e psicologico), ma anche la necessità che esso appartenga personalisticamente e quindi spiritualmente al soggetto, dovendosi attribuire rilievo all’atteggiamento del soggetto medesimo rispetto al fatto espresso in termini di valore. All’obiezione che tale incentrarsi della responsabilità penale su di un giudizio eticospiritualistico potrebbe porre in pericolo la certezza del diritto e le garanzie di libertà , si è risposto che non per ciò verrebbero meno il principio di tipicità e quelli connessi di legalità ed offensiva. Non manca chi, rielaborando il concetto in termini psicologici, ne ha tratto motivo per sottolinearne la rilevanza in sede di costruzione del contenuto del dolo, che non potrebbe in ogni caso prescindere da un atteggiamento di interiore adesione inteso, in termini giuridici tradizionali, come animus nocendi, e da specificarsi poi, in rapporto alle singole figure criminose, come animus occidendi, furandi ecc.. Si tratta senza dubbio di tentativi apprezzabili volti a reagire agli eccessi del formalismo giuridico e delle teorie finalistiche e meccanicistiche. E tuttavia la loro validità deve essere giudicata alla stregua di due fondamentali rilievi: la notevole difficoltà di forzare il dato normativo per fare entrare nella nozione del dolo elementi che da esso non emergono; l’impossibilità di sfuggire a quelle accentuate divergenze nei giudizi che inevitabilmente si verificano quando, nel nome di una maggiore introspezione psichica, si dimenticano i connessi ostacoli sul piano della prova: piano sul quale finiscono talora col naufragare molte dottrine pur sorrette da argomentazioni di rilievo nella costruzione dei concetti sostanziali. Poiche´ il giurista pratico non può dimenticare che la ribadita esigenza di recuperare la persona come centro autonomo di responsabilità e l’accentuazione delle prospettive della sua immanenza e trascendenza rispetto all’azione se costituiscono ideegesinnungcardine della filosofia morale, si risolvono in principi troppo generici per fondare un determinante criteriogesinnungguida nell’interpretazione ed applicazione della legge. (Magagnoli).
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