adesione ai trattati: manifestazione di volontà di uno Stato che non ha partecipato ai negoziati ad accedere ad un accordo multilaterale. Ciò è consentito soltanto nel caso dei c.d. trattati aperti, cioè di trattati che prevedono espressamente la possibilità di partecipazione all’accordo anche di Stati diversi da quelli che hanno originariamente concordato il testo, in quanto contengano la c.d. clausola di adesione. Comporta la partecipazione diretta al trattato multilaterale aperto dello Stato terzo rimasto estraneo ai negoziati. Gli artt. 14 , comma 2o e 15 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati pongono sullo stesso piano adesione, approvazione, accettazione e ratifica dei trattati, disponendo che il consenso di uno Stato ad essere legato ad un trattato si esprime attraverso l’accettazione o l’approvazione in condizioni analoghe a quelle che si applicano alla ratifica. Diverso è il caso dell’adesione che intervenga mediante la stipulazione di un nuovo e del tutto autonomo accordo tra le parti contraenti di un determinato trattato ed uno Stato terzo, accordo che necessita della ratifica di tutte le parti contraenti (quelle del primo trattato e lo Stato terzo), come è il caso dell’adesione alla Cee, a termini dell’art. 237, comma 2o, del Trattato di Roma. V. anche ratifica dei trattati internazionali.
adesione al contratto aperto: v. contratto, adesione al adesione plurilaterale.
adesione alle Comunità europee: avviene secondo delle procedure di adesione che sono disciplinate da ciascun trattato comunitario; le norme operanti per l’adesione alla Cee sono state modificate dall’Atto unico europeo. Comunque, condizione imprescindibile per l’adesione alla Ceca, alla Cee ed all’Euratom è che lo Stato che chiede di aderire sia uno Stato europeo. Invece, notevoli differenze economiche e/o sociali sussistenti tra lo Stato richiedente e gli Stati membri possono causare soltanto un ritardo nell’accoglimento delle domande. Più in particolare, ai sensi dell’art. 98 del Trattato Ceca, lo Stato che intenda aderire a questo trattato, deve rivolgere la sua domanda al Consiglio, il quale, dopo avere sentito il parere dell’Alta autorità , delibera all’unanimità e fissa, sempre all’unanimità , le condizioni per l’adesione. adesione che ha effetto dal giorno in cui lo strumento di accessione è ricevuto dal governo depositario del trattato. L’art. 237 del Trattato Cee, come modificato dall’Atto unico europeo, prevede invece una procedura diversa. Infatti, lo Stato deve inviare la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all’unanimità , previa consultazione della Commissione e soprattutto previo parere conforme del Parlamento europeo (v.) che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. La novità di fondamentale importanza, pertanto, è costituita dal parere conforme del Parlamento europeo che, ai sensi del testo precedente non doveva neppure essere consultato. Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti necessari formano oggetto di un accordo tra Stati membri e Stato richiedente; accordo che sarà poi sottoposto a ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Il Trattato Euratom (art. 205), infine, prevede una procedura simile a quella che deve essere seguita per poter aderire alla Cee, tuttavia, senza alcun apparente motivo, non è previsto il parere conforme del Parlamento europeo. Tali procedure, però , sono state di fatto unificate a partire dalla prima adesione, quella della Grecia; in realtà , pertanto, la Commissione adotta un unico parere cui fanno seguito due decisioni del Consiglio: la prima come Consiglio Ceca e la seconda come Consiglio Cee e Euratom; viene quindi stipulato tra gli Stati membri ed i nuovi Stati, il trattato di adesione alla Cee ed alla Euratom ed infine viene redatto l’atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti ai tre trattati dei nuovi Stati così come l’atto finale. L’adesione adesione comporta innanzitutto che i nuovi Stati membri divengano parti a tutti gli effetti dei trattati istitutivi e la stessa non può comportare alcuna loro modificazione, fatte salve quelle modifiche di carattere tecnico, come ad esempio, composizione degli organi, capitale della Banca europea per gli investimenti ecc.; ed inoltre che essi accettino anche il diritto derivato così come il così detto acquis communautaire (v.). In ogni caso, l’adesione è progressiva; viene ossia previsto un periodo transitorio per consentire ai nuovi Stati di inserirsi gradualmente nella realtà comunitaria.
contratto per adesione: v. contratto, adesione in serie.
Adempimento | | | Adiectus solutionis causa |