Enciclopedia giuridica

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Forfaiting

Comunemente noto come sconto (v.) à forfait ovvero pro soluto di titoli di credito, individua una particolare tecnica di monetizzazione dei crediti all’esportazione a medio termine, attuata mediante la cessione, da parte di un esportatore a favore di un istituto finanziario (forfaiter), di crediti cartolari non ancora scaduti, derivanti dalla fornitura di beni o dalla prestazione di servizi all’estero, in cambio dell’anticipazione dell’importo dei crediti stessi, previa deduzione di un tasso di interesse in misura fissa (à forfait). Elemento essenziale del contratto è la posizione sui titoli ceduti della clausola senza garanzia (without recourse), diretta ad escludere la responsabilità dell’esportatore cedente in caso di mancata realizzazione del credito (cessio pro soluto), cui fa riscontro il rilascio di apposita garanzia astratta, cartolare in forma di avallo ovvero a prima richiesta, da parte di una banca che normalmente ha sede nel medesimo paese dell’importatore. I titoli di credito utilizzati, incorporanti le singole rate del debito dilazionato dell’importatore, sono generalmente cambiali tratte dall’esportatore sull’importatore e da questi accettate a favore del forfaiter, ovvero pagherò cambiari emessi dall’importatore a favore dell’esportatore e da questi girati al forfaiter; i secondi sono per altro preferiti alle tratte, in ragione del disposto dell’art. 13 della l. camb. (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669), che prevede come inderogabile la responsabilità del traente per il mancato pagamento, con conseguente residuare, a favore dell’esportatore, di una mera azione risarcitoria (art. 1218 c.c.) nei confronti del forfaiter, in caso di regresso da parte dei successivi giratariforfaitingacquirenti dei titoli ceduti. Il forfaiting ha avuto notevole sviluppo a seguito dell’emanazione della l. 22 maggio 1977, n. 244 (c.d. legge Ossola), e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stata prevista la corresponsione, da parte del medio credito centrale, di un contributo agli interessi sui finanziamenti che gli esportatori nazionali ottengano all’estero, a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi, nonche´ di esecuzione di studi e lavori, laddove nelle suddette operazioni di finanziamento sono ricomprese anche le cessioni di titoli di credito pro soluto, in ragione dell’anticipazione che l’esportatore ottiene dal forfaiter estero, cessionario. La natura giuridica del forfaiting, tuttavia, non è quella di un contratto di finanziamento, e quindi di un mutuo (v.), di un’anticipazione bancaria (v. anticipazione, forfaiting bancaria ), ovvero di un’apertura di credito (v.), avuto riguardo alla mancanza dell’obbligo di restituzione della somma anticipata, per l’ipotesi di mancata realizzazione del credito ceduto; neppure si tratta di sconto bancario tipico (art. 1858 c.c.), in ragione dell’espressa esclusione della clausola salvo buon fine. Il forfaiting non può nemmeno identificarsi con l’ assicurazione (v.) (art. 1882 c.c.) del credito, poiche´ il forfaiter acquista la titolarità del credito, di cui paga il controvalore all’esportatore anticipatamente rispetto alla scadenza, mentre l’assicuratore si impegna semplicemente a versare all’assicurato, che resta titolare del credito, un indennizzo in caso di mancata riscossione dello stesso alla scadenza. Si tratta invece di una compravendita (v.) di crediti cartolari, senza garanzia della solvenza (artt. 1470, 1267 c.c.), ma con garanzia, secondo la regola generale in tema di cessione del credito (v.) (art. 1260), dell’esistenza di una valida obbligazione del debitore cambiario principale (art. 1266 c.c.); la somma anticipata dal forfaiter rappresenta il corrispettivo della cessione, determinato previa deduzione, dall’importo nominale dei crediti, di un interesse calcolato à forfait, in ragione dei rilevanti rischi di riscossione del credito ceduto (rischio politico, monetario, di scambio, di insolvenza, di calamità naturali ecc.). Il forfaiting differisce dal factoring, ove pure si attua normalmente una cessione di crediti pro soluto, in quanto il factor cessionario non anticipa l’importo dei crediti ceduti, ma si impegna a versare al cedente il corrispettivo pattuito alla scadenza dei crediti stessi; nel factoring, inoltre, si realizza la cessione di una pluralità di crediti non cartolari, e non di un unico credito rateizzato ed incorporato in una serie di titoli di credito; ancora, nel forfaiting è assente l’impegno del cedente di sottoporre all’approvazione del cessionario i contratti originanti i crediti oggetti di cessione, così come l’assunzione, da parte del cessionario, del servizio di contabilizzazione relativamente ai contratti dei medesimi. .


Forfaiter      |      Forma


 
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