anticipazione bancaria: è un contratto bancario attivo, sottospecie dell’apertura di credito garantita, con il quale un soggetto, il cliente anticipato, solitamente un produttore di merci in attesa di trovare gli acquirenti di queste, dà in pegno ad una banca le merci o i titoli che le rappresentano (come la fede di deposito dei magazzini generali) e riceve dalla banca quanto confida di riscuotere dagli eventuali compratori. La banca anticipante rilascia all’anticipato un documento, nel quale le merci e i titoli dati in pegno sono individuati, e provvede alla loro custodia con addebito anticipato delle relative spese. La banca restituirà le merci o i titoli appena il cliente la rimborserà dell’anticipazione; il cliente può ottenere la restituzione parziale del pegno a fronte del rimborso parziale della somma anticipatagli. Qualora le merci e i titoli dati in pegno non siano stati individuati, la banca ne diventa proprietaria (ipotesi di pegno irregolare); questa può riservarsi la facoltà di disporre delle cose ricevute in pegno anche se queste sono state individuate. Ev possibile che, a garanzia dell’anticipazione, siano vincolati depositi di danaro. Nelle predette ipotesi i rapporti di dare e di avere fra banca e cliente sono regolati per conguaglio (v.), tenendo conto del valore delle merci o dei titoli al tempo di scadenza del credito.
anticipazione di pagamento: è l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria prima della scadenza del termine, sempre possibile, salvo che il termine non sia pattuito anche nell’interesse del creditore. Il pagamento anticipato effettuato da un imprenditore insolvente è soggetto a revocatoria fallimentare, se il pagamento è stato eseguito dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 65 l. fall.). Quando il debitore effettua versamenti parziali della somma da lui dovuta in anticipo rispetto al termine di scadenza, gli spetta, salvo patto contrario, il c.d. compenso di anticipazione, cioè una riduzione dell’ammontare della somma o una proroga rispetto alla scadenza, nel pagamento del debito rimanente.
anticipazione su crediti: si tratta di mutuo o di apertura di credito garantita da pegno su crediti (artt. 2800 ss. c.c.): un soggetto, spesso un venditore di merci, che attende di riscuotere il prezzo dai compratori, può dare in pegno alla banca i relativi crediti, ottenendo subito l’anticipazione del loro importo. La banca riscuoterà alla scadenza i crediti ricevuti in pegno e, detratti i rimborsi e gli interessi che le spettano, verserà l’eventuale residuo al cliente.
anticipazione sul trattamento di fine rapporto: è quella somma che il lavoratore, con almeno otto anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, può richiedere, in costanza di rapporto e una tantum nel corso di esso, come anticipazione (detraibile a tutti gli effetti) dell’indennità di anzianità (v. indennità , anticipazione di anzianità ), ora trattamento di fine rapporto. Le anticipazioni non possono eccedere il 70% del trattamento cui il richiedente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Sono soddisfatte annualmente nei limiti del 10% degli aventi diritto, e comunque, all’interno di essi, nei limiti del 4% del numero totale dei dipendenti (l. 29 maggio 1982, n. 297), onde non gravare eccessivamente sulle disponibilità economiche dell’impresa. Le richieste di anticipazione anticipazione devono sempre essere giustificate dalla necessarietà di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero dell’acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore stesso o per i suoi figli, documentato con atto notarile. Quest’ultimo inciso ha posto non pochi problemi in quei casi nei quali l’atto notarile non può accompagnare la richiesta (costruzione in economia, in cooperativa ecc.). Ai sensi dell’art. 7. comma 4o, d.leg. 21 aprile 1993, n. 124, l’iscritto al fondo pensione per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive del fondo medesimo, una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per se´ o per i figli.
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