La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o i concessionari privati titolari di concessione per radiodiffusione, sia sonora che televisiva, possono conseguire coattivamente (v. servitù , antenne coattive), il diritto di installare le antenne necessarie per l’esercizio della radiodiffusione di programmi radiofonici o televisivi (cfr. art. 4, l. 6 agosto 1990, n. 223), nei confronti dei proprietari dei fondi su cui è necessario installare le antenne stesse.
Antefatto non punibile | | | Anticipazione |