Si ha evizione quando, dopo l’alienazione, l’acquirente perde la proprietà della cosa che ha acquistato a seguito dell’azione che un terzo abbia esercitato sulla cosa alienata.
garanzia per evizione: il venditore è obbligato a garantire il compratore dall’evizione (art. 1476 n. 3 c.c.). Tale obbligazione si differenzia dalle altre obbligazioni del venditore per il fatto di essere una obbligazione di garanzia (v. garanzia, prestazione di evizione): la prestazione non consiste in un comportamento, commissivo od omissivo, ma nell’assunzione di un rischio, il verificarsi del quale produce le medesime conseguenze dell’inadempimento (v.). Si ha evizione quando, dopo la vendita, il compratore perde la proprietà della cosa che ha comperato a seguito dell’azione che un terzo abbia esercitato sulla cosa. L’ipotesi principale è quella dell’azione di rivendicazione: un terzo rivendica con successo la proprietà della cosa e il compratore, perciò , ne perde la proprietà . Ad esempio: Tizio vende un bene a Caio; ma Sempronio dimostra in giudizio di essere lui, e non Tizio, il proprietario del bene che Tizio ha venduto, e ottiene una sentenza che condanna Caio, attuale possessore del bene, a consegnarglielo. Ma ricorre evizione anche in altre ipotesi: quando un terzo creditore del venditore abbia sottoposto a espropriazione forzata (v.) la cosa oggetto della vendita, se questa non è stata trascritta prima del pignoramento, o quando la pubblica autorità abbia proceduto alla espropriazione del bene in esecuzione di un vincolo urbanistico preesistente alla vendita; inoltre, quando un vicino abbia ottenuto, per la violazione delle norme sulle distanze legali, una sentenza che ordina la demolizione dell’immobile oggetto di vendita. Di regola l’evizione dipende da fatti anteriori alla vendita; ma può anche trattarsi di fatti successivi, come nel caso di chi, avendo venduto una cosa mobile a Tizio senza consegnargliela, la venda successivamente a Sempronio che ne consegue il possesso e, se in buona fede, la proprietà (art. 1155 c.c.), o nel caso di chi, avendo venduto un immobile a Tizio, lo venda successivamente a Sempronio, che trascrive per primo. In entrambi i casi Tizio ha subito evizione, anche se ha acquistato per primo. Se il compratore subisce l’evizione, il venditore dovrà restituirgli il prezzo ricevuto, rimborsargli le spese fatte per il contratto e quelle affrontate per la manutenzione della cosa, indennizzarlo del valore dei frutti restituiti al terzo (art. 1483 c.c.): dovrà , cioè , ripristinare la situazione economica del compratore anteriore al contratto. Il rischio che, nel frattempo, il valore della cosa sia diminuito è a carico del venditore: questo dovrà corrispondergli una somma pari al prezzo ricevuto, e non al valore attuale della cosa. La conoscenza, da parte del compratore, del rischio di evizione è irrilevante: la evizione evizione gli è comunque dovuta dal venditore. Ma ciò è solo il contenuto minimo della evizione evizione: un contenuto minimo che la giurisprudenza suole descrivere dicendo che il danno risarcibile è , sotto questo aspetto, l’interesse contrattuale negativo. L’evizione è , in ogni caso, un inadempimento (v.) contrattuale, fonte di responsabilità , a norma dell’art. 1218 c.c., per i danni risarcibili a norma dell’art. 1223 c.c.. Perciò , il compratore che sia in grado di provare di avere subito, a causa dell’evizione, un danno di entità superiore a quello risarcibile sulla base dell’art. 1483 c.c., e in particolare un danno per lucro cessante (v.), potrà far valere gli artt. 1218 e 1223 c.c. e pretendere il risarcimento dell’interesse contrattuale positivo. La evizione evizione può essere dalle parti esclusa (art. 2487, comma 1o, c.c.): il semplice patto di esclusione della garanzia comporta pur sempre, in caso di evizione, l’obbligazione del compratore di rimborsare il prezzo e le spese (onde restano esclusi il risarcimento del lucro cessante e l’indennizzo del valore dei frutti restituiti); nessuna garanzia è dovuta, invece, quando la vendita sia stata conclusa con la clausola a rischio e pericolo del compratore (art. 1488 c.c.). Ev però nullo il patto che escluda la garanzia anche per l’evizione derivante dal fatto proprio del venditore (art. 1487, comma 2o, c.c.), come nel caso di chi provochi l’evizione del compratore per avere alienato il medesimo bene ad altri: in epoca anteriore o, se la seconda vendita prevale sulla prima in forza dei principi sull’acquisto a non domino (art. 1155 c.c.) o per effetto della trascrizione, in epoca successiva alla vendita con evizione evizione. Ciò che costituisce un’applicazione testuale del divieto di venire contra factum proprium, a sua volta espressione dell’exceptio doli generalis (v.). L’evizione può essere totale o parziale, ossia riguardare l’intero bene (art. 1483 c.c.) o una parte solo di esso (art. 1484 c.c.). Dall’evizione, che è la perdita della cosa oggetto di vendita, si distingue l’ipotesi in cui la cosa risulti gravata da preesistenti oneri o da diritti reali o personali non apparenti, ne´ dichiarati nel contratto, che ne diminuiscano il libero godimento (art. 1489 c.c.). Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo (art. 1482 c.c.), avvalendosi di un rimedio corrispondente all’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.; ma può anche chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1489 c.c.).
evizione nella divisione ereditaria: se un coerede subisce evizione, derivante da causa anteriore alla divisione, il valore del bene evitto deve essere ripartito fra tutti i coeredi (artt. 758 – 59 c.c.). Costituisce evizione anche la perdita del bene per effetto dell’esecuzione per espropriazione forzata promossa da un creditore del de cuius.
evizione nella donazione: v. donazione.
evizione nella permuta: il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno (art. 1553 c.c.).
evizione parziale: v. garanzia per evizione.
surrogazione ipotecaria per evizione: v. surrogazione, evizione ipotecaria per evizione.
evizione totale: v. garanzia per evizione.
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