Ev colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 c.c.). La sua funzione sul mercato è di intermediario nella circolazione dei beni. Questa può attuarsi per lo spontaneo incontro tra l’offerta e la domanda. Ma spesso questo incontro non è spontaneo: è provocato dall’intervento di soggetti che svolgono, sul mercato, una funzione di promozione della circolazione, mettendo tra loro in contatto chi offre e chi domanda beni. Le imprese di produzione o di rivendita possono avere, e spesso hanno, una interna organizzazione per promuovere le vendite, formata da propri dipendenti adibiti a questa specifica attività , come i piazzisti e i commessi viaggiatori (i primi si distinguono dai secondi per il fatto che operano in sede fissa). Ma è antico e sempre più frequente anche il ricorso ad intermediari esterni all’impresa, i quali agiscono, essi stessi, come imprenditori ausiliari ai sensi dell’art. 2195 n. 5 c.c.. Tra le principali figure di intermediari, regolate dal c.c., particolare importanza riveste quella del mediatore. L’attività del mediatore, a differenza di quella oggetto di contratti la cui funzione, variamente svolta, è la conclusione di affari per conto altrui, è essenzialmente diretta solo a promuovere o, come si dice, a procacciare la conclusione di affari: provvederanno gli interessati, una volta che l’affare è stato procurato, a concluderlo direttamente fra loro. A tale categoria di contratti appartiene anche il contratto di agenzia (v.).
mediatore comunitario: figura introdotta con il Trattato di Maastricht (art. G), il mediatore viene nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura e dispone di un mandato rinnovabile. Egli esercita le sue funzioni in piena indipendenza e la sua nomina spetta al Parlamento europeo; per tutta la durata del suo mandato egli non può esercitare alcuna altra attività professionale. Il mediatore è abilitato a ricevere le denunce (di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede in uno Stato membro e di qualsiasi cittadino dell’Unione) riguardanti i casi di cattiva amministrazione da parte degli organi comunitari, salvo comunque l’esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte della Corte di giustizia e del Tribunale di I grado. Di propria iniziativa, ovvero sulla base delle denunce presentategli direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, il mediatore compie le indagini necessarie e, qualora constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l’autorità interessata che, entro 3 mesi, dovrà pronunciarsi con un parere. Il mediatore trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo ed all’istituzione interessata, mentre la persona che ha sporto denuncia viene informata dei risultati dell’indagine; annualmente, inoltre, il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle sue indagini.
esclusione della soluti retentio per il mediatore: per il mediatore non iscritto nel ruolo dei mediatori che ha ricevuto la provvigione anche in mancanza di tale iscrizione, l’art. 8 della l. 3 febbraio 1989, n. 39, ha espressamente escluso la soluti retentio (v.), imponendo la restituzione della provvigione percepita.
imparzialità rispetto alle parti del mediatore: carattere essenziale della figura del mediatore è la sua posizione di indipendenza e di imparzialità rispetto alle parti dell’affare: egli non è vincolato da un preesistente rapporto, con l’una o con l’altra parte, in forza del quale sia tenuto a procurarle la conclusione dell’affare. Neppure l’incarico che l’aspirante contraente gli conferisce (l’incarico, ad esempio, del costruttore edile che aspira a vendere gli appartamenti dell’edificio costruito o l’incarico conferitogli da chi è alla ricerca di un appartamento da comperare) obbliga il mediatore ad adoperarsi per la conclusione dell’affare; ne´ , di conseguenza, lo espone a responsabilità per la propria eventuale inattività . Il mediatore conserva, nonostante l’incarico assunto, piena libertà d’azione: a promuovere l’affare egli è spinto solo se e solo nel momento in cui, per suo intervento, si conclude l’affare. D’altro canto, la sua aspettativa di guadagno non è protetta: le parti restano libere di non concludere l’affare, senza dovere alcunche´ al mediatore a titolo di lucro cessante (v.).
indipendenza rispetto alle parti del mediatore: v. imparzialità rispetto alle parti del mediatore.
mediatore marittimo: noto nella prassi commerciale con la denominazione di shipbroker, è la figura (persona fisica o società ) che si occupa di mettere in relazione le parti interessate alla conclusione di un contratto di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio, di navi o alla stipulazione di un contratto di trasporto marittimo. Il mediatore provvede sovente anche alla materiale documentazione dei contratti stipulati e lo fa di norma utilizzando il formulario prescelto dalle parti e sottoscrivendo il documento predisposto con la precisazione della propria qualifica (as broker only). L’attività del mediatore è specificamente disciplinata dalla l. 12 marzo 1968, n. 478, che ne subordina l’esercizio all’iscrizione nel ruolo dei mediatore. Questa, oltre che al possesso di una serie di requisiti, è condizionata al superamento di un apposito esame. Una sezione speciale del ruolo è riservata ai mediatori marittimi che possono presiedere alle pubbliche gare.
responsabilità del mediatore: sul mediatore gravano, nei confronti delle parti, alcune responsabilità : deve comunicare ad esse le circostanze, a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare; risponde della autenticità della sottoscrizione delle scritture (art. 1759 c.c.). In quanto mediatore professionale deve, fra l’altro, tenere un apposito libro, nel quale annotare i contratti stipulati con il suo intervento, e rilasciare alle parti una copia (il cosiddetto stabilito) delle annotazioni, con sua sottoscrizione (art. 1760 c.c.); deve iscriversi in apposito ruolo dei mediatori, istituito presso le Camere di commercio (l. n. 253 del 1958, modificata dalla l. n. 39 del 1989), pena fra l’altro la perdita del diritto alla provvigione. Di più : se il mediatore non iscritto ha ricevuto la provvigione, è tenuto a restituirla (art. 8 l. n. 39 del 1989 cit.), in deroga ai principi sulle obbligazioni naturali (v. obbligazioni, mediatore naturali).
retribuzione del mediatore: il mediatore è retribuito con provvigione, dovutagli da ciascuna delle parti solo se l’affare è concluso (art. 1755 c.c.); altrimenti gli spetta solo il rimborso delle spese eventualmente effettuate (art. 1756 c.c.). La misura della provvigione e la proporzione secondo la quale si ripartisce fra le parti dipendono dalle tariffe professionali o dagli usi (art. 1755, comma 2o, c.c.): per le vendite immobiliari, ad esempio, il tre per cento è a carico del venditore e l’uno per cento a carico del compratore.
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