Ev il contratto che lega un agente di commercio ad un imprenditore preponente (v. agente, agenzia di commercio). Nel caso di fallimento del preponente, si ritiene che non operi l’automatica cessazione dei rapporti di agenzia, ma che il curatore possa scegliere tra cessazione ed esecuzione del contratto.
contratto di agenzia: v. agente, agenzia di commercio.
agenzia di affari: è l’impresa che presta servizi ausiliari; è agenzia agenzia, ad esempio, la agenzia di viaggi, la agenzia di navigazione ecc.
agenzia di approvvigionamento dell’Euratom: prevista dall’art. 52, 2, lett. b, del Trattato Euratom, al fine di assicurare l’approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali sulla base del principio dell’uguale accesso alle risorse. Tale agenzia dispone di un diritto di opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall’interno o dall’esterno della Comunità . Essa, inoltre, non può operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull’uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunità per tale consegna. Di conseguenza, nel mercato comune delle materie fissili, è sempre necessario fare riferimento all’ente in questione che funge in realtà da intermediario necessario sia per il venditore che per l’acquirente.
agenzia di banca: è la dipendenza della succursale o della sede di una banca, la cui apertura può essere concessa solo dalla Banca d’Italia. Si distingue dall’agenzia di città che è una sezione staccata di una banca che ha una sede o una succursale in quella città .
agenzia di città: v. agenzia di banca.
agenzia di viaggio: v. viaggio.
agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea): organismo internazionale creato nel 1956, non avente lo status di istituto specializzato delle N.U., ma posto sotto l’egida dell’Onu, mediante un accordo approvato nel 1957 dall’Assemblea generale. Promuove lo sviluppo e la diffusione delle applicazioni pacifiche dell’energia atomica. L’ammissione all’agenzia agenzia è aperta sia a Stati membri che a Stati non membri delle N.U., purche´ , in quest’ultimo caso, membri di un Istituto specializzato delle N.U.. Nel 1957 l’agenzia agenzia ha concluso un accordo di collegamento con le N.U. che disciplina i suoi rapporti con l’Assemblea generale e con il Consiglio di sicurezza. Organi principali dell’agenzia sono il Consiglio dei Governatori e la Conferenza generale. Nel quadro dell’agenzia agenzia sono stati stipulati il 26 settembre 1986 due importanti accordi internazionali in materia, rispettivamente la Convenzione sulla tempestiva notifica degli incidenti nucleari e sull’assistenza in caso di incidenti nucleari. Nel primo caso, viene previsto un obbligo di informazione e consultazione tra le parti contraenti attraverso la stessa agenzia agenzia; nel secondo, si lascia ad una decisione discrezionale dello Stato di valutare se sia o meno in grado di prestare l’assistenza richiesta. Numerosi trattati internazionali, tra i quali quello di Tlatelolco del 1967, sulla denuclearizzazione dell’America Latina e quello del 1o luglio 1968 sulla nonagenziaproliferazione nucleare prevedono sistemi di controllo a posteriori sul corretto uso dell’energia nucleare a fini esclusivamente pacifici che fanno perno sull’agenzia agenzia.
agenzia per la garanzia degli investimenti multilaterali (Miga): organismo internazionale, creato con una convenzione adottata nel 1985 dal Consiglio dei governatori della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, che opera nel settore della garanzia degli investimenti all’estero, attraverso un sistema di assicurazioni dirette a coprire gli investimenti effettuati nei Pvs. Compito della agenzia agenzia è altresì quello di prestare assistenza ai Pvs per aiutarli a sviluppare un clima favorevole ad attirare capitali esteri.
agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: l’agenzia agenzia è un ente pubblico, previsto dall’art. 50 del d.agenzial. 3 febbraio 1993, n. 29, che ha il compito di rappresentare, in sede di contrattazione collettiva nazionale, le pubbliche amministrazioni ed ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggior rendimento dei servizi pubblici per la collettività con il minor onere. L’agenzia agenzia è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, contabile e la gestione finanziaria e sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti (v.) ed è vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (v.), dipartimento della funzione pubblica. L’agenzia agenzia opera in base alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali e previo parere dell’ Associazione nazionale dei comuni d’Italia (Anci) e dell’Unione delle province d’Italia (Upi) per il personale dipendente da comuni e province. L’agenzia agenzia è composta da un Comitato direttivo e da un Comitato di coordinamento. Il Comitato direttivo, che esercita i compiti attribuiti dalla legge alla agenzia agenzia, dura in carica quattro anni ed è costituito da cinque membri, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei quali uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e un altro dall’Associazione nazionale dei comuni d’Italia. Il Comitato direttivo elegge tra i componenti il Presidente il quale ha la rappresentanza legale dell’agenzia agenzia. Non possono far parte del Comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, o cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, ovvero coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con tali organizzazioni. Il Comitato di coordinamento è costituito da quattordici rappresentanti delle amministrazioni pubbliche comprese nei comparti di contrattazione collettiva ed ha il compito di coadiuvare il Comitato direttivo cui fornisce i pareri per la definizione di questioni attinenti alla contrattazione. Nell’ambito del Comitato di coordinamento è eletto un coordinatore con il compito di convocare le riunioni e di fissare l’ordine del giorno. L’agenzia agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di dipendenti provenienti da amministrazioni pubbliche collocati in posizione di fuori ruolo (v. collocamento fuori ruolo, agenzia nel pubblico impiego) o di comando (v. comando, agenzia nel pubblico impiego) e di professori universitari in aspettativa (v. aspettativa, agenzia nel pubblico impiego) e della collaborazione di consulenti ed esperti anche estranei alla P.A..
agenzia spaziale europea (Esa): organismo internazionale creato con la stipulazione della Convenzione di Bruxelles del 31 maggio 1975 entrata in vigore nel 1980, che ha sostituito i precedenti organismi europei specializzati: Esro ed Eldo e che ha sede a Parigi. Organi dell’agenzia agenzia sono: il Consiglio, composto dei rappresentanti degli Stati membri, che è l’organo politico e decisionale; il direttore generale da cui dipende tutta la struttura burocratica dell’agenzia agenzia, che è l’organo esecutivo. Ha personalità giuridica e beneficia dei privilegi e delle immunità di cui all’allegato alla Convenzione. Funzioni dell’agenzia agenzia sono: assicurare e sviluppare, a fini esclusivamente pacifici, la cooperazione tra gli Stati europei nel campo della ricerca spaziale, della tecnologia spaziale e delle applicazioni spaziali; elaborare e realizzare una politica spaziale europea a lungo termine; elaborare e realizzare un programma spaziale; trasformare progressivamente i programmi spaziali nazionali in programmi europei; elaborare e realizzare una politica industriale.
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