Enciclopedia giuridica

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Agenti diplomatici

Organi di uno Stato deputati alla gestione dei rapporti di tale Stato presso un governo straniero od una organizzazione internazionale. Accanto agli agenti diplomatici permanenti, la prassi internazionale registra una serie di altri canali di contatti interstatali che costituiscono la c.d. diplomazia ad hoc. Sono agenti diplomatici coloro che rappresentano pubblicamente ed ufficialmente lo Stato presso uno Stato estero, quali i capi missione (ambasciatori, ministri plenipotenziari, incaricati d’affari); tuttavia il trattamento di questi previsto dal diritto internazionale generale e consistente nelle immunità diplomatiche che accompagnano l’agente per tutto il periodo di permanenza nel territorio dello Stato locale (dal momento dell’accreditamento, compreso il periodo di tempo necessario a raggiungere la sede, a quello della consegna dei passaporti), si estende a tutto il personale diplomatico dell’ambasciata (ministri, consiglieri, segretari di legazione ecc.), nonche´ ai Capi di Stato, ai Capi di Governo ed ai Ministri degli esteri in missione ufficiale all’estero. La Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, con una disposizione ritenuta di sviluppo progressivo e, quindi, strettamente di diritto convenzionale, estende le immunità anche al personale tecnicoagenti diplomaticiamministrativo delle ambasciate, ad esclusione degli impiegati aventi la cittadinanza dello Stato territoriale. V. anche accreditamento, agenti diplomatici degli agenti diplomatici; archivi, agenti diplomatici diplomatici; diplomazia, agenti diplomatici ad hoc; gradimento; immunità e privilegi, agenti diplomatici degli organi stranieri; ministri, agenti diplomatici nel diritto internazionale; missione diplomatica.

consegna del passaporto agli agenti diplomatici: v. consegna del passaporto ad un agente diplomatico.

funzioni degli agenti diplomatici: svolgono funzioni prevalentemente se non esclusivamente in campo politico, comunque in tutti i settori in cui sia necessario rappresentare lo Stato di invio, trattare per suo conto e proteggere i suoi interessi presso lo Stato ricevente. L’art. 3 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche dispone che le funzioni di una missione diplomatica consistono: a) nel rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario; b) proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei suoi cittadini nei limiti ammessi dal diritto internazionale; c) negoziare con il Governo dello Stato accreditatario; d) informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dell’evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale proposito al Governo dello Stato accreditante; e) promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.

gradimento degli agenti diplomatici: v. gradimento, agenti diplomatici dell’agente diplomatico.

immunità e privilegi degli agenti diplomatici: v. immunità e privilegi.

lettera credenziale degli agenti diplomatici: v. lettera, agenti diplomatici credenziale.


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