Rappresentanti di uno Stato autorizzati (attraverso apposito documento) a negoziare e firmare trattati che saranno successivamente sottoposti a ratifica. I Capi di Stato, i Capi di Governo, i Ministri degli esteri (per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato), i Capi di missioni diplomatiche (per l’adozione del testo di un trattato tra Stato accreditante e Stato accreditatario), e i rappresentanti accreditati dagli Stati presso una conferenza diplomatica o una organizzazione internazionale (per l’adozione del testo di un trattato nell’ambito di detta conferenza o organizzazione), in virtù delle funzioni che esplicano, non necessitano di alcuna delega espressa, in quanto vengono considerati ipso facto autorizzati a negoziare per lo Stato di appartenenza (Conv. di Vienna, 1969, sul diritto dei trattati, art. 7, comma 2o).
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