missioni permanenti: istituti attraverso i quali si esprime il diritto di legazione passivo (v. diritto, missioni di legazione) della Comunità europea rispetto agli Stati terzi. Le missioni, oltre ad esercitare funzioni di rappresentanza, possono partecipare anche agli organi consultivi costituiti in linea generale su base geografica, per dare attuazione agli accordi commerciali, di associazione e di cooperazione. Gli Stati devono ottenere l’accordo della Comunità sul principio stesso dello stabilimento della missione ed il gradimento della Commissione e del Consiglio sul titolare proposto come capo della missione.
missioni speciali: missioni inviate da uno Stato presso un altro per la trattazione di questioni determinate. Agli organi ed alle persone che ne fanno parte, la Convenzione sulle missioni missioni del 1969 promossa dalle N.U., estende le immunità diplomatiche d’uso (v. in particolare gli artt. 29 e 31). Non sembra, però, che tale Accordo, finora ratificato da pochi Stati, corrisponda per questa parte al diritto internazionale generale (v. le osservazioni della Corte suprema tedesca, nel caso Tabatabai del 1984, secondo la quale, a prescindere dalla conformità o meno della Convenzione del 1969 al diritto internazionale generale, l’immunità agli inviati speciali risulterebbe, come a suo giudizio poteva dirsi nel caso di specie, da un accordo tacito tra lo Stato inviante e quello ricevente.
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