Enciclopedia giuridica

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Gradimento



clausola di gradimento: v. clausola, gradimento di gradimento.

gradimento dell’agente diplomatico: atto mediante il quale uno Stato ammette sul proprio territorio l’agente diplomatico di altro Stato. Il gradimento precede l’accreditamento che costituisce il momento iniziale dell’applicazione delle immunità diplomatiche all’agente per consentirgli l’esplicazione della sua funzione in piena libertà . L’art. 4 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche dispone che: 1. Lo Stato accreditante deve assicurarsi che la persona che esso intende accreditare come Capo della missione presso lo Stato accreditatario abbia ricevuto il gradimento di quest’ultimo. 2. Lo Stato accreditatario non è tenuto a fornire allo Stato accreditante le ragioni di un rifiuto di gradimento. La stessa persona può essere accreditata come capo missione in più Stati (art. 5, comma 2o). Ottenuto il gradimento, l’agente diplomatico, presenta la lettera credenziale del Capo dello Stato accreditante al Capo dello Stato ricevente e da quel momento inizia ad esercitare le proprie funzioni. V. anche agenti diplomatici; lettera credenziale.


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