grado di parentela: la parentela (v.) non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado; e i gradi, nella linea retta, si computano risalendo da un parente all’altro e contando tutti i parenti intermedi, escluso l’ascendente nei cui confronti si vuole stabilire il grado (nonno e nipote, ad esempio sono parenti in secondo grado); nella linea collaterale il grado tra due persone si determina risalendo dall’una al primo stipite comune, scendendo all’altra e contando il numero di parenti intermedi comprese le due persone fra le quali si vuole determinare la parentela, ma escluso lo stipite comune (così i fratelli sono parenti in secondo grado). In passato, il computo civile dei gradi di parentela differiva dal computo canonico; ma la divergenza è stata eliminata dal codice di diritto canonico del 1983.
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