Enciclopedia giuridica

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Lettera



lettera credenziale: nella prassi diplomatica vi è una pluralità di atti e documenti scritti, che adempiono alle varie finalità proprie delle relazioni. La lettera lettera assolve la funzione di accreditare presso lo Stato territoriale un organo o un agente diplomatico dello stato della missione. Redatta in forma solenne, è emanata dal Capo dello Stato o dal Ministro degli affari esteri. Ha lo scopo di legittimare istituzionalmente l’attività dell’investito dal punto di vista giuridico. Il diritto diplomatico contempla un solenne cerimoniale per l’inoltro della lettera lettera: deve essere inviata al Capo dello Stato accreditatario e resa di pubblica notorietà attraverso la Gazzetta ufficiale o pubblicazione simile. V. anche agenti diplomatici; gradimento, lettera dell’agente diplomatico.

lettera di cambio: voce storica, che indica il prototipo medioevale del moderno assegno.

lettera di credito: la letter of credit (detta anche documentary credit o, in italiano, credito documentario), frequentemente usata nel campo del commercio internazionale, interviene fra due soggetti (generalmente un importatore ed un esportatore) con l’interposizione di una banca quale intermediaria, che trattiene i fondi a disposizione per il pagamento sino a quando le merci non siano state ricevute dal destinatario. La lettera è ampiamente diffusa, soprattutto nel caso di relazioni commerciali con paesi politicamente o economicamente instabili o con problemi di cambio, come pure quando si tratti con clienti nuovi, per le quali sia impossibile ex ante una valutazione della serietà dell’iniziativa. La lettera si presta ad un duplice scopo: in primo luogo quello di minimizzare il rischio economico dell’operazione a favore dell’importatore, in quanto costui darà via libera al pagamento solo dopo aver ricevuto la merce ed essersi assicurato il rispetto di tutte le condizioni stabilite; inoltre quello, posto a favore dell’esportatore, di garantire il pagamento dei beni venduti tramite il deposito preventivo della somma corrispondente presso la banca intermediaria. Una letter of credit può essere revocabile o irrevocabile, come pure trasferibile o non trasferibile. Nel caso in cui essa sia trasferibile il beneficiario ha il diritto di chiedere alla banca di rendere il credito disponibile, in tutto o in parte, a favore di un secondo beneficiario; il che si dimostrerà particolarmente utile nel caso in cui i beni non siano direttamente forniti dall’impresa beneficiaria della letter of credit. La pratica conosce svariati tipi di lettera (standletteraby letter of credit, assignment of proceeds ecc.), tra cui, in particolare la back to back letter of credit. In questo caso la banca emette una letter of credit per conto e su richiesta del proprio cliente sulla base di una precedente lettera a favore dello stesso. La seconda lettera (credito sussidiario) sarà emessa, di norma, a favore del fornitore delle merci, finendo così per svolgere funzione analoga a quella della lettera trasferibile. I due crediti (quello base e quello sussidiario) sono tra loro collegati unicamente da un punto di vista economico, essendo identica la merce per la quale sono aperti, mentre da un punto di vista giuridico non vi è alcun collegamento tra essi; si tratta quindi di due operazioni separate. Il problema principale di tale tipo di operazioni è dato dal fatto che molte banche si rifiutano di eseguirle, in quanto considerano generalmente la seconda lettera come una forma di anticipazione sul credito (facility), e ritengono inoltre che, per il fatto di coinvolgere un elevato numero di soggetti, comportino un rischio più elevato. La back to back letter of credit è in ogni caso intrasferibile.

lettera di garanzia: nel trasporto marittimo, il documento con il quale il caricatore si impegna a tenere indenne il vettore dalle conseguenze di eventuali reclami e azioni di danno cui quest’ultimo possa essere soggetto qualora la natura, quantità e qualità della merce trasportata non risultassero conformi a quanto enunciato nella polizza su dichiarazione del caricatore. Tale documento viene rilasciato al fine di ottenere una polizza di carico priva di riserve del vettore e quindi più agevolmente negoziabile. La stessa locuzione designa il documento, rilasciato dal ricevitore al vettore nei casi in cui la polizza di carico non sia ancora giunta al momento dello sbarco della merce, con il quale il ricevitore si impegna a tenere il vettore indenne dalle conseguenze eventualmente derivanti a suo carico dalla non coincidenza fra il destinatario indicato in polizza ed il ricevitore stesso.

lettera di intenti: la voce è usata, il più delle volte, per indicare una minuta di contratto (v. contratto, minuta di lettera); ma quando il documento contiene tutti gli elementi del contratto da concludere, e non fa riserva di una trattativa ulteriore, si è in presenza di un vero e proprio contratto preliminare (v. contratto, lettera preliminare). La voce è usata anche per indicare l’accordo raggiunto da negoziatori autorizzati dalle parti a trattare, ma non investiti del potere di rappresentarle: il documento da essi sottoscritto non vincola le parti fino aquando queste non lo abbiano a loro volta firmato.

lettera di patronage: garanzia atipica, alternativa alla fideiussione (v.), diffusa nella pratica bancaria. Secondo lo schema più frequentemente utilizzato, una società che è a capo di un gruppo (v. gruppo di società ) invia ad una banca, dalla quale una delle società del gruppo aspira ad avere un finanziamento, una lettera nella quale dichiara: a) di possedere una partecipazione di controllo nella società da finanziare; b) che eserciterà la propria influenza affinche´ questa adempia regolarmente l’obbligazione di restituzione; c) che non cederà la propria partecipazione di controllo fino a quando il debito non sarà stato estinto oppure che comunicherà tempestivamente l’eventuale cessione. Si parla di lettera lettera forte quando la controllante dichiara che manterrà la controllata in condizioni di solvibilità e che non pregiudicherà l’attuale situazione finanziaria della controllata. L’esclusione della responsabilità contrattuale della capo gruppo è il tratto saliente della lettera lettera, la cui funzione è di sostituire alla responsabilità contrattuale quella extracontrattuale. Il presupposto sul quale questa figura è costituita dalla prassi è che la dichiarazione di chi induce un terzo a contrattare, seguito da un comportamento contrario al contenuto della dichiarazione, costituisce un fatto illecito (v. fatti illeciti), fonte di responsabilità ex art. 2043. Perciò la controllante può evitare di iscrivere a bilancio obbligazioni fideiussorie senza con ciò precludere l’azione della banca nei suoi confronti in caso di inadempimento della controllata. La lettera lettera non è fideiussione, perche´ manca l’espressa volontà di obbligarsi nei confronti della banca (art. 1958 c.c.); ne´ è mandato di credito (v. lettera, lettera di credito), perche´ la banca non si obbliga contrattualmente (art. 1958 c.c.) verso la capo gruppo per fare credito alla controllata. Neppure si tratta di promessa del fatto del terzo (v. promessa, lettera del fatto del terzo) perche´ la lettera non verte sul comportamento della controllata, ossia sul suo adempimento, ma sui comportamenti della controllante nei suoi confronti. Non si tratta nemmeno di una promessa unilaterale (v. promesse unilaterali), perche´ il patronant non promette il fatto proprio, ma comunica ciò che si ripromette di fare, con ciò generando l’affidamento della banca, tutelabile a norma dell’art. 2043 c.c..

lettera di trasporto aereo: documento contenente le indicazioni relative al trasporto da effettuare per via aerea redatto dal mittente, responsabile verso il vettore di eventuali danni derivanti da omissioni o inesattezze nelle indicazioni stesse. Tale documento è emesso in tre originali, di cui uno firmato dal mittente e consegnato al vettore; un secondo, firmato dal vettore e dal mittente e destinato ad accompagnare i beni trasportati; un terzo, firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente, dopo aver preso in consegna le cose da trasportare, avente la natura di titolo di credito (art. 961 c. nav.). Nella pratica, tuttavia, tutti gli originali sono generalmente emessi come non negoziabili, non essendo ravvisata nel trasporto aereo, vista la sua rapidità , l’esigenza di un titolo rappresentativo.

lettera di vettura: documento che, nel trasporto di cose (v. trasporto, lettera di cose), il vettore rilascia al mittente, a richiesta di questo, con l’indicazione delle condizioni convenute per il trasporto. Sempre su richiesta del mittente, il vettore può rilasciargli un duplicato della lettera di vettura (art. 1684 c.c.), che ha natura di titolo di credito (v. titoli di credito) rappresentativo della merce da trasportare e che attribuisce al portatore del documento il diritto alla consegna delle merci. L’emissione di questi documenti non attiene alla formazione del contratto, che è valido ed efficace anche in difetto della loro emissione, bensì alla sua esecuzione: la loro mancata emissione costituisce inadempimento contrattuale del vettore.

lettera raccomandata: quale mezzo di trasmissione della dichiarazione o della comunicazione, la lettera è prevista o consentita dalla legge in una serie di casi nei quali, in deroga all’art. 1334 c.c. ed al principio della cognizione (v.) da questo accolto, è prestata adesione al principio della dichiarazione. In questi casi la dichiarazione o la comunicazione, sebbene diretta a destinatario determinato, produce effetti non dal momento della ricezione da parte del destinatario, ma da quello della spedizione della lettera lettera. Il rischio del ritardo nella trasmissione della dichiarazione o della comunicazione, che per principio generale è addossato al dichiarante, è in questi casi trasferito sul destinatario della dichiarazione. Si tratta, in genere, di dichiarazioni o comunicazioni da rendersi entro o prima di un breve termine di legge: così, in materia di assicurazione, agli artt. 1899, 1918, 1926 c.c.; così in materia di locazione, agli artt. 27, 28, 29, l. 27 luglio 1978, n. 392; ma si ritorna al principio della cognizione quando, come all’art. 36 o all’art. 69, si richiede la lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il principio della dichiarazione è la regola per le dichiarazioni e le comunicazioni individuali in materia di società . Qui è sistematicamente richiesta la lettera lettera: art. 2437, per la dichiarazione di recesso del socio da s.p.a.; art. 2526, per la dichiarazione di recesso del socio da società cooperativa; art. 2337, per la convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori; art. 2484 per la convocazione dell’assemblea di s.r.l.; art. 2499, per la comunicazione ai creditori della deliberazione di trasformazione della società ; art. 2311, per la comunicazione ai soci del bilancio finale di liquidazione; infine, art. 4 l. 7 giugno 1974, n. 216, per le comunicazioni delle società con azioni quotate in borsa alla Consob. Che rilevi la data della spedizione, e non quella della ricezione della raccomandata, è detto espressamente agli artt. 2337 e 2484; mentre è intuitivo all’art. 2437, comma 2o, atteso il termine di appena tre giorni entro il quale la dichiarazione deve essere resa.


Less than container load (L.C.L.)      |      Lettura dell’atto notarile e degli allegati


 
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