Enciclopedia giuridica

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Lettura dell’atto notarile e degli allegati

L’atto notarile deve essere letto, dal notaio, unitamente agli allegati, alle parti ed in presenza dei testimoni, qualora questi siano intervenuti nell’atto: di ciò deve essere fatta menzione nell’atto. Ev possibile che il notaio deleghi la lettura dell’atto, alla sua presenza, a persona di sua fiducia, qualora l’atto sia stato scritto dal notaio stesso. La lettura non può essere delegata per la ricezione del testamento pubblico (art. 603, comma 2o, c.c.). Può essere omessa la lettura degli allegati per espressa volontà in tale senso manifestata dalle parti, purche´ esse sappiano leggere e scrivere. Ev prescritta le menzione sia dell’eventuale delega della lettura a persona di fiducia del notaio, sia della rinuncia alla lettura degli allegati.


Lettera      |      Letture al dibattimento


 
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