Enciclopedia giuridica

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Assegno



assegno al coniuge separato: consiste nella prestazione periodica di somme di danaro nella misura necessaria al mantenimento, cui ha diritto il coniuge separato (v. separazione personale), al quale non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri (art. 156, comma 1o, c.c.). L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato (art. 156, comma 2o, c.c.). Con il temine di assegno si suole anche fare riferimento alla prestazione periodica di somme di danaro che il coniuge cui non sono affidati i figli è tenuto a corrispondere al coniuge affidatario per il loro mantenimento (art. 155, comma 2o, c.c.). L’assegno nella separazione personale consensuale può essere determinato dall’accordo delle parti, sia pure subordinatamente alla omologazione (v.) dello stesso da parte dell’autorità giudiziaria (art. 158 c.c.).

assegno alimentare: consiste nella prestazione cui è tenuto il soggetto obbligato agli alimenti (v.) nei confronti dell’alimentando. Anche il coniuge cui sia addebitabile la separazione ha diritto all’assegno da parte dell’altro coniuge, qualora ne ricorrano i presupposti (art. 156, comma 3o, c.c.).

assegno di divorzio: consiste nella prestazione di somme di danaro che un coniuge divorziato è tenuto a somministrare all’altro coniuge quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (art. 5, comma 6o, l. 1o dicembre 1970, n. 898). L’autorità giudiziaria, nel determinare l’assegno, dovrà tenere conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (art. 5, comma 6o, l. n. 898 del 1970). Questi criteri riguardano però solo il quantum dell’assegno, mentre il se dell’assegno dipende dal criterio assistenziale. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può , in caso di palese iniquità , escludere la previsione con motivata decisione (art. 5, comma 7o, l. n. 898 del 1970). Se le parti sono d’accordo, è possibile sostituire alle prestazioni periodiche un’unica attribuzione patrimoniale definitiva, ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico (art. 5, comma 8o, l. n. 898 del 1970). L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze (art. 5, comma 10o, l. n. 898 del 1970). Con il termine assegno assegno si fa anche riferimento alle prestazioni periodiche di danaro che il genitore divorziato non affidatario dei figli è tenuto a corrispondere al genitore affidatario per il mantenimento degli stessi (art. 6, comma 3o, l. n. 898 del 1970). Se uno dei coniugi non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, il tribunale dispone, a norma dell’art. 5, comma 6o c.c., che l’altro coniuge gli corrisponda un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze (assegno che cessa in caso di nuove nozze dell’altro coniuge). A questo riguardo il tribunale non può procedere d’ufficio, ma solo su domanda di parte; ed a ciò non contraddice la natura indisponibile ed irrinunciabile dell’assegno, potendo il coniuge che ne ha diritto chiederne la determinazione in un successivo giudizio. Per determinare il quanto di questo assegno la legge fornisce tre criteri: un criterio assistenziale, basato sulle condizioni dei coniugi e sul reddito di entrambi; un criterio risarcitorio, basato sulle ragioni della decisione (criterio analogo a quello della addebitabilità , proprio della separazione personale); un criterio compensativo, fondato sul contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (art. 5, comma 6o, l. citata n. 898). I tre criteri debbono, in linea di massima, essere fra loro contemperati; ma il giudice può , tenuto conto delle circostanze, attribuire valore decisivo ad uno solo di essi. Trattandosi di criteri molteplici, più complessi di quelli che presiedono alla determinazione dell’assegno di mantenimento nella separazione, il giudice non è vincolato, in sede di divorzio, da quanto già deciso in sede di separazione, e ciò anche quando venga utilizzato il solo criterio assistenziale. In particolare, nell’applicare il criterio compensativo, si dovrà tenere conto anche dell’apporto personale del coniuge alla condizione del me´ nage familiare, idoneo a sottrarre l’altro coniuge alle incombenze domestiche. Sotto il profilo assistenziale, l’assegno è suscettibile di successiva revisione; ma anche sotto i profili risarcitorio e compensativo, salvo comunque il suo adeguamento monetario. Sebbene la legge parli di reddito dei coniugi, si dovrà tenere conto, nell’applicare il criterio assistenziale, anche dei cespiti patrimoniali attualmente improduttivi di reddito, se suscettibili di essere diversamente impiegati o convertiti. Un punto deve essere sottolineato: il triplice criterio ora descritto attiene al quantum dell’assegno, non già all’an; viene in considerazione solo se, in ragione delle proprie condizioni economiche, il coniuge ha diritto all’assegno, e vale ai fini della determinazione del suo ammontare. Il coniuge che abbia mezzi adeguati o che possa procurarseli non ha alcun diritto all’assegno, quantunque sussistano ragioni di natura risarcitoria o compensativa. I mezzi adeguati in questione debbono però essere tali da consentire al coniuge divorziato di mantenere il medesimo tenore di vita precedente al assegno. L’assegno può anche essere corrisposto in un unica soluzione; ma in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di carattere economico (art. 5, comma 8o, c.c.). Dopo la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno periodico, il tribunale può disporre che l’eredità sia gravata della corresponsione di un assegno all’altro coniuge, a norma dell’art. 9 bis c.c.. La successione legittima del coniuge divorziato (e creditore dell’assegno periodico) prende, a questo modo, le forme di un legato, il cui contenuto è determinato dal giudice tenuto conto di tutte le circostanze di cui al citato art. 9 bis. All’ex coniuge con diritto all’assegno, che non sia passato a nuove nozze, è riconosciuta la pensione di reversibilità maturata alla morte dell’altro ex coniuge, sempre che alla pensione di reversibilità non abbia diritto un successivo coniuge di quest’ultimo, ed il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio (art. 9, comma 2o, l. n. 898 del 1970). Se sulla pensione di reversibilità ha acquistato diritto un successivo coniuge, la pensione può essere dal tribunale divisa fra i due, tenuto conto della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali in costanza del rapporto di impiego da cui deriva il diritto a pensione (art. 9, comma 3o, c.c.); e in questo secondo caso, a differenza che nel primo, l’ex coniuge divorziato non ha un vero e proprio diritto, fruendo il tribunale di una facoltà discrezionale sul se e sul quanto della attribuzione del suo diritto alla pensione.

assegno divisionale: v. divisione ereditaria.

ipoteca giudiziale del creditore di assegno: la sentenza di divorzio costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale (v.) ai sensi dell’art. 2818 del c.c. (art. 8, comma 2o, l. n. 898 del 1970), a garanzia dell’adempimento degli obblighi di provvedere all’erogazione dell’assegno a favore dell’ex coniuge avente ad esso diritto e di quello per il mantenimento dei figli.

assegno per il nucleo familiare: fino al 1988 erano previsti gli assegni familiari, quali prestazioni economiche aggiuntive in favore dei lavoratori (aggiunte di famiglia, per i pubblici dipendenti). Con la l. 13 maggio 1988, n. 153, è cambiato il nome, diventato assegno per il nucleo familiare, ma soprattutto vengono cambiati struttura e funzionamento, anche se i vecchi assegni familiari sono rimasti in vita per alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni ecc.). Al momento bisogna dunque distinguere l’assegno assegno, riconosciuto generalmente a tutti i lavoratori privati e pubblici, dagli assegni familiari, riconosciuti solo per i lavoratori autonomi. Entrambi, comunque, hanno la medesima funzione, di garantire una retribuzione adeguata al carico familiare (art. 36 Cost.) o, più propriamente, di agevolare la costituzione delle famiglie (art. 31 Cost.). Nel settore privato essi sono gestiti dall’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) in forma tipicamente assicurativa: i datori di lavoro pagano i contributi per tutti i lavoratori, con o senza familiari, mentre l’Istituto corrisponde l’assegno assegno o gli assegni familiari) solo ai lavoratori con familiari. In tal modo da una parte si evitano le preferenze per chi è privo di famiglia, evitando in radice qualunque discriminazione, e dall’altra si garantisce l’effettiva solvibilità. Di solito è previsto che il pagamento debba essere anticipato dal datore di lavoro per conto dell’Inps, con conguaglio sui contributi da pagare. La caratteristica fondamentale dell’assegno assegno è di essere condizionato e rapportato non solo al numero dei familiari, com’era per gli assegni familiari, ma anche al reddito dell’intero nucleo familiare; la stessa misura è fissata, più in progressione che in proporzione, in rapporto non solo al numero dei familiari, ma anche al reddito complessivo dell’intero nucleo familiare. Ev prevista un’indicizzazione annuale (ma i livelli attuali sono fermi al 1992). L’assegno assegno, come gli assegni familiari, non sono soggetti a ritenute fiscali o previdenziali, e sono assolutamente impignorabili. L’assegno assegno è unico e quindi non se ne può corrispondere più di uno per ogni nucleo familiare (per questo nell’espressione è usato il singolare, assegno, mentre prima era usato il plurale, assegni familiari). Ne hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici (anche se assenti dal lavoro per vari motivi, quali infortunio o malattia professionale, malattia, cure termali, gravidanza e puerperio, richiamo alle armi, Cassa integrazione guadagni, permessi e aspettative), i pensionati privati e pubblici, i disoccupati, i lavoratori in mobilità . Per i lavoratori a tempo parziale sono previste regole speciali, in modo da garantire la proporzionalità con i tempi di lavoro. Ev prevista l’assoluta incumulabilità dell’assegno assegno e degli assegni familiari con qualunque altro trattamento analogo, comunque denominato. Concorrono a costituire il reddito familiare, che condiziona il diritto e la misura dell’assegno assegno, tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare e per cui vi è diritto all’assegno. Si computano i redditi assoggettabili all’imposta sui redditi delle persone fisiche e gli altri redditi superiori a una certa misura. I limiti di reddito, ai fini sia del diritto che della misura dell’assegno, sono indicizzati annualmente, con necessità quindi di variazioni periodiche; inoltre l’interessato deve comunicare le variazioni del suo reddito. Fanno parte del nucleo familiare, per cui sorge il diritto al relativo assegno a prescindere dal carico, il richiedente, il coniuge non legalmente separato, i figli ed equiparati minori purche´ non coniugati, i figli ed equiparati maggiorenni solo se inabili, i fratelli, sorelle e nipoti solo se minorenni o inabili, orfani di entrambi i genitori, senza pensione e non coniugati. A differenza da quant’era previsto per gli assegni familiari, dunque, non si ha mai diritto all’assegno assegno per i genitori. Il diritto sorge anche se i familiari sono non conviventi e non a carico: questo requisito, tipico sempre degli assegni familiari, non poteva non essere eliminato quando è stato fissato il presupposto di un determinato reddito dell’intero nucleo familiare. L’assegno assegno, come gli assegni familiari, vanno pagati solo a chi fra gli aventi diritto ne faccia richiesta. In caso di separazione o divorzio, essi vanno pagati al genitore cui siano stati affidati i figli (necessariamente in quota, per quanto riguarda l’assegno assegno, quando il genitore affidatario non è quello che ne ha diritto).

assegno vitalizio: con tale termine si designano dei legati ex lege che spettano tanto nella successione legittima (v.) quanto nella successione necessaria, al coniuge separato con addebito (v. separazione dei coniugi) ed ai figli naturali non riconoscibili (v. filiazione naturale). Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno assegno se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi (art. 548, comma 2o, c.c.). Tale diritto che spetta al coniuge nella successione necessaria viene attribuito allo stesso anche nella successione legittima (art. 585, comma 2o, c.c.). In tema di successione legittima ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma dell’art. 279, spetta un assegno assegno pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in danaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari (art. 580 c.c.). In materia di successione necessaria, gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali un assegno assegno nei limiti stabiliti dall’art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l’assegno (art. 594 c.c.).


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