La disciplina della gravidanza e puerperio attiene alla sfera della sospensione del rapporto di lavoro (art. 2110 c.c.) e si dipana, fondamentalmente, su due piani: tutela del posto di lavoro e corresponsione di una indennità . La prima di queste garanzie è assicurata alla lavoratrice madre per tutta la durata della gestazione (in connessione con lo stato oggettivo e, quindi, senza necessità di preventiva certificazione medica) e fino ad un anno di età del bambino, fatti salvi i casi di colpa grave che consentono il licenziamento per giusta causa (v.), la cessazione dell’attività dell’impresa e l’ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta (ovvero per scadenza del termine). Vige un divieto assoluto di adibizione al lavoro (c.d. astensione necessaria) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (elevati a tre quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli), e nel corso dei tre mesi successivi al parto medesimo. Trascorso l’arco di tempo relativo a tale astensione necessaria, la lavoratrice ha altresì diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino, nonche´ durante le malattie del bambino di età inferiore ai tre anni, dietro presentazione di certificato medico (c.d. astensione facoltativa). Ev da sottolineare che la l. n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro (v.) ha riconosciuto anche alle madri adottive e alle lavoratrici che abbiamo ottenuto bambini in affidamento preadottivo o affidamento temporaneo a scopo educativo il diritto di astenersi dal lavoro (con il relativo trattamento economico) durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Le lavoratrici in gravidanza e puerperio hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria e ad una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa.
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