Ev un provvedimento rimesso dalla Costituzione alla competenza esclusiva del Presidente della Repubblica con il quale viene condonata in tutto o in parte la pena principale inflitta per uno o più reati nei confronti di una persona. Il provvedimento è adottato con decreto su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Trattasi pertanto di un provvedimento a carattere singolare, avente cioè per destinatario un singolo individuo, e, in ciò differisce dall’amnistia e dall’indulto che sono contenuti in un provvedimento legislativo avente carattere generale e cioè indirizzato alla generalità dei cittadini. Quanto alla forma la domanda di grazia, non soggetta a particolari vincoli di forma o di bollo deve essere diretta al Presidente della Repubblica e deve essere sottoscritta dal condannato da un suo prossimo congiunto, o dalla persona che esercita sul condannato la tutela o la cura, ovvero da un avvocato o da un procuratore legale. La grazia, al pari dell’indulto intervenendo solo sulla pena principale lascia sussistere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna. In tema di grazia sottoposta a condizioni si è rilevato che non è incostituzionale la sottoposizione della grazia alla condizione di pagare una determinata somma alla cassa delle ammende. (Magagnoli).
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