La professione di avvocato rientra fra quelle intellettuali il cui esercizio è disciplinato dall’art. 2229 c.c.. L’organizzazione della professione di avvocato è regolata, principalmente, dalla legge professionale (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, nonche´ r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, recante le norme integrative e di attuazione). Presso ogni sede di tribunale è istituito l’ordine degli avvocati e procuratori iscritti nell’albo e residenti nel circondario. L’iscrizione all’albo degli avvocati è subordinato al superamento dell’esame di Stato ovvero all’esercizio della professione di procuratore legale per sei anni. Il contratto tra l’avvocato e il suo cliente riveste la natura di contratto d’opera intellettuale (v. contratto, avvocato d’opera intellettuale); il cui oggetto è una obbligazione di mezzi (e non di risultato). Il compenso è determinato dalla tariffa professionale approvata periodicamente dal Consiglio nazionale forense. Ev fatto divieto del c.d. patto di quota lite (art. 1261 c.c.); pertanto l’entità del compenso non può essere rappresentato da una quota dei beni oggetto della controversia.
avvocato nel diritto comunitario: è consentito all’avvocato da una direttiva del 1977 il patrocinio congiunto con un avvocato del Paese ospitante e la prestazione, singolarmente od in gruppo, di altri servizi, in particolare le consulenze. Nonostante il generico riconoscimento dei titoli nazionali (in questo caso i diplomi non rientrano nell’ambito di un riconoscimento) la direttiva si limita a permettere la libera prestazione di determinati servizi senza sancire il diritto di stabilirsi in un Paese del quale non si possiede il diploma. V. anche titoli e diplomi, mutuo riconoscimento dei avvocato.
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