Enciclopedia giuridica

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Avviso di accertamento

Il termine avviso di accertamento risale alle leggi sull’imposta di ricchezza mobile del 1864 e del 1877 in cui alla redazione di tabelle o liste dei contribuenti da accertare con atto collettivo seguiva un avviso rivolto ai singoli. In tale stadio l’avviso di accertamento era assimilabile pertanto alla attuale cartella esattoriale (v.). Attualmente l’avviso di accertamento rappresenta il provvedimento conclusivo della procedura di accertamento. Dal punto di vista della struttura esso è costituito da una parte dispositiva e da una motivazione. La prima riguarda statuizioni degli uffici finanziari sull’imponibile, sull’imposta, sulle esenzioni, sui rimborsi, sull’applicazione di sanzioni amministrative ecc.. La seconda, richiesta a pena di nullità, è invece una spiegazione dell’iter logico seguito dall’ufficio nel raggiungimento dei propri convincimenti ed è evidentemente funzionale a garantire il diritto alla difesa del contribuente. Esiste un termine di decadenza per la notificazione dell’avviso di accertamento che varia a seconda del tributo: per le imposte dirette ad es. il termine coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del sesto anno nel caso di omessa presentazione della dichiarazione). L’avviso di accertamento è un atto suscettibile di consolidarsi, producendo effetti definitivi, nei confronti del contribuente, ove non sia tempestivamente impugnato: in questo senso può ritenersi che esso configuri un provvedimento amministrativo. Peraltro anche nel caso di impugnazione, esso legittima l’Amministrazione finanziaria ad una riscossione frazionata, con iscrizione a ruolo di un terzo delle maggiori imposte e delle sanzioni. Occorre peraltro rendere notizia della tendenza di parte di dottrina e giurisprudenza ad interpretare in senso estensivo la nozione di avviso di accertamento allo scopo di superare i problemi che si pongono in seguito alla elencazione tassativa degli atti impugnabili nel contenzioso tributario. Si è venuto per questa via ad includere in tale categoria il diniego di esenzione ed il provvedimento di rigetto del condono emesso da parte del centro di servizio.

avviso di accertamento di maggior valore: si tratta di un atto funzionalmente analogo all’avviso di accertamento che riguarda alcune imposte indirette, come l’Invim, l’imposta di registro o l’imposta sulle successioni. Funzione essenziale di tale atto è la determinazione del valore venale di alcuni beni, in particolare dei beni immobili, in relazione ai quali viene calcolata l’imposta. La fondamentale differenza rispetto all’avviso di accertamento non è però tanto nell’oggetto dell’accertamento (il valore dei beni e non il reddito), quanto nel fatto che il contenuto dell’atto è limitato alla determinazione del valore e più in genere della base imponibile, senza determinare l’imposta: quest’ultima verrà determinata con un atto distinto, l’avviso di liquidazione (v.). Occorre notare che l’avviso di accertamento di maggior valore trova un limite nella liquidazione dell’imposta da parte del contribuente in misura non inferiore al valore del bene stimato in base alle rendite catastali.


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