Ricorre quando viene alienato un bene o ceduto un capitale e l’acquirente, anziche´ pagare un prezzo, si obbliga a corrispondere all’alienante periodicamente una somma di danaro (o altra quantità di cose fungibili). La rendita può essere perpetua (v. rendita perpetua) o vitalizia (v. rendita vitalizia).
contratto di rendita: v. rendita perpetua; rendita vitalizia.
rendita fondiaria: è la rendita costituita mediante l’alienazione di un immobile (art. 1863 c.c.).
rendita perpetua: la rendita rendita è dovuta senza limiti di tempo e, dopo la morte dell’avente diritto, ai suoi eredi. Ev un contratto commutativo (v. contratti, rendita commutativi). La rendita rendita può essere costituita solo mediante l’alienazione di un immobile o mediante la cessione di un capitale. Nel primo caso si parla di rendita fondiaria; nel secondo di rendita semplice (art. 1863 c.c.). In ogni caso, la rendita costituisce un semplice rapporto obbligatorio, non un onere reale (v. oneri reali) sull’immobile. Il credito del beneficiario deve però essere garantito da ipoteca (v.): o sullo stesso immobile alienato, se si tratta di rendita fondiaria, o su altro immobile se si tratta di rendita semplice (art. 1864 c.c.). La rendita rendita è redimibile in qualsiasi momento a volontà del debitore (art. 1865 c.c.), in conformità dei generali principi che non tollerano vincoli obbligatori perpetui, mediante il riscatto (v. riscatto nel contratto di rendita).
riscatto nel contratto di rendita: è il recesso dal contratto di rendita, con il quale il debitore si libera dell’obbligazione pagando una somma pari alla capitalizzazione della rendita annua al tasso di interesse legale (art. 1866 c.c.), ossia una somma pari al prodotto della moltiplicazione per venti della rendita annua.
rendita semplice: è la rendita costituita mediante la cessione di un capitale (art. 1863 c.c.).
rendita vitalizia: la rendita rendita è dovuta fino alla morte dell’avente diritto; è , come l’assicurazione sulla vita (v. assicurazione, rendita sulla vita), un contratto aleatorio (v. contratti, rendita aleatori), essendo incerta la durata della vita umana e, quindi, l’ammontare complessivo della rendita dovuta. La rendita rendita può essere costituita anche mediante l’alienazione di un bene mobile e può essere costituita, oltre che a titolo oneroso (v. contratto, rendita a titolo oneroso), per liberalità (v.), con donazione (v.) o con testamento (v.). Nel qual caso, dispone l’art. 1872, comma 1o, c.c., si applicano le norme stabilite dalla legge per tali atti. Della rendita rendita è un’applicazione, ma per alcuni è , invece, un contratto atipico (v. contratto, rendita atipico), il cosiddetto contratto di alimenti o di mantenimento, con il quale ci si obbliga, dietro corrispettivo della cessione di un bene o per liberalità , a corrispondere ad una persona, per tutta la vita, quanto occorre al suo sostentamento.
Rendimento | | | Reo |