Sono i pesi che gravano su un immobile e che consistono in una prestazione di fare o di dare imposta, a vantaggio altrui, a chi sia proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile. Tali sono considerate le prestazioni accessorie alle servitù (v.), i pesi gravanti all’usufruttuario (v. usufrutto), l’obbligo dell’enfiteuta (v. enfiteusi) di migliorare il fondo o quello di corrispondere il canone al concedente; e ancora: l’obbligo, per i comproprietari (v. comunione), di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune (art. 1104 c.c.); l’obbligo, per chi sia proprietario di terreni situati in un comprensorio di bonifica, di contribuire alle spese della bonifica (art. 860 c.c.) e di eseguire, sul fondo, le opere di competenza dei privati proprietari (art. 861 c.c.). Sono obblighi accessori alla titolarità di un diritto reale; gravano sul titolare del diritto reale in quanto tale e, perciò , sono detti oneri reali: essi afferiscono al diritto sulla cosa e si trasmettono con il trasferimento del diritto; il soggetto onerato se ne libera solo spogliandosi del diritto sulla cosa. Talvolta si trovano, rispetto al diritto reale, in una condizione definibile, in senso lato, di corrispettività : la loro violazione può comportare, come in materia di usufrutto o di enfiteusi, la perdita del diritto reale cui sono correlati. Degli oneri reali si parla anche come di obbligazioni reali (o obbligazioni propter rem); e talvolta si è tentato, ma senza apprezzabili risultati, di identificare una categoria di obbligazioni reali distinta da quella degli oneri reali. Si noti, piuttosto, che non sempre è onere reale ciò che si suole definire tale. Se è stato formato un consorzio coattivo fra proprietari (v. consorzi fondiari, oneri reali coattivi), l’obbligo di versare i contributi consortili (art. 864 c.c.) grava sì su tutti i successivi proprietari, ma non in quanto tali, bensì in quanto membri del consorzio; qui è la qualità di consorziato, collegata alla proprietà del bene, che si trasmette con il trasferimento della proprietà ; e il proprietario è obbligato a versare i contributi in forza del contratto di consorzio, non per onere accessorio alla proprietà . Onere reale è , in questo caso, la partecipazione al contratto di consorzio. Gli oneri reali, come tutti i pesi sulla proprietà , sono guardati con sfavore del legislatore moderno. In antico ce n’erano un’infinità , collegati al dominio eminente del sistema feudale: censi, misure, livelli, decime ecc.. Oggi formano un numero chiuso: i privati non possono crearne altri oltre a quelli espressamente previsti dalla legge.
oneri reali nell’usufrutto: gli obblighi nascenti dall’usufrutto (v.) di cui agli artt. 1001 – 1013 c.c., sono altrettanti oneri reali ossia obblighi inerenti alla titolarità del diritto reale.
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