oneri deducibili: spese tassativamente indicate nell’art. 10 d.p.r. n. 917 del 1986 ed ammesse in deduzione dal reddito complessivo lordo del contribuente, nella determinazione del reddito complessivo netto su cui calcolare l’imposta personale sul reddito. Si tratta di spese che, pur essendo estranee alla produzione del reddito e non potendo quindi essere dedotte dal singolo reddito di categoria, si riferiscono a spese di carattere personale o familiare che incidono sulla capacità contributiva complessiva del soggetto; per questo, ai fini dell’imposta personale (v.) ne viene consentita la deduzione dalla base imponibile, avvantaggiando così, a differenza di quanto avviene con le detrazioni d’imposta (v.), i possessori di redditi più elevati. La dottrina ha proposto una classificazione degli oneri in tre categorie: spese necessarie di vita (comprendenti spese mediche, spese di istruzione scolastica e spese funebri), spese giuridicamente necessitate (assegni alimentari, assegni periodici corrisposti al coniuge divorziato o separato, contributi previdenziali e assistenziali obbligatori) e spese socialmente utili (erogazioni liberali a favore di organismi di tutela del patrimonio artistico e scientifico, contributi in favore dei Pvs., erogazioni a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della chiesa cattolica). Per effetto dell’art. 10 della l. 14 novembre 1992, n. 438, per alcuni dei suddetti oneri oneri (tra cui gli interessi passivi su mutui ipotecari, le spese mediche, le spese funebri, le spese per l’istruzione, i premi per assicurazioni sulla vita ecc.) è stata riconosciuta, in luogo della deduzione del reddito complessivo lordo, una detrazione d’imposta.
oneri di urbanizzazione: al proprietario che ottiene una licenza di costruzione è imposto di corrispondere al comune somme mediante le quali contribuire, secondo coefficienti predeterminati, al costo delle opere che il comune esegue per attrezzare le aree destinate all’edificazione, ossia per allacciare le nuove costruzioni alla rete stradale e agli impianti generali di acquedotto, di rete fognaria ecc. (oneri oneri primaria), e di quelle che si rendono necessarie per dotare le aree di nuova edificazione di adeguati servizi sociali, come scuole, asili, poliambulatori ecc. (oneri oneri secondaria). Il principio è che le opere di urbanizzazione accrescono il valore delle costruzioni e che il loro proprietario, se non vi contribuisse, si arricchirebbe a spese della collettività (artt. 3, 9, l. n. 10 del 1977).
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