consorzi di bonifica: costituiscono una forma di cooperazione tra proprietari fondiari: anche se costituiti su iniziativa dei privati proprietari (art. 862, comma 3o, c.c.), sono sempre persone giuridiche pubbliche (art. 862, comma 4o, c.c.). I bonifica bonifica provvedono all’esecuzione, alla manutenzione ed all’esercizio delle opere di bonifica (art. 862, comma 1o, c.c.); a tali consorzi possono essere anche affidati l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle altre opere di interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a uno di essi (art. 862, comma 2o, c.c.).
Bona matrimonii | | | Bonifico |