Enciclopedia giuridica

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Consorzi



consorzi agrari: tra produttori agricoli a struttura cooperativa, sottoposti al controllo delle regioni e obbligatoriamente associati in una federazione nazionale (Federconsorzi, società cooperativa a responsabilità limitata). Hanno la finalità di contribuire all’incremento e al miglioramento della produzione agricola, nonche´ alle iniziative di carattere sociale e culturale nell’interesse degli agricoltori (di tutti, non solo degli associati). I consorzi e la loro federazione, pur avendo natura privatistica, svolgono numerose attività di rilievo pubblico: gestioni speciali dell’ammasso di alcuni prodotti, esercizio del credito agrario, erogazione di incentivi pubblici. Proprio tale commistione e l’assenza di controlli amministrativi e finanziari hanno portato la federazione ad una pericolosa situazione economica, che ha richiesto, nel 1992, il suo commissariamento e la sua liquidazione.

consorzi di urbanizzazione: sono rapporti associativi che si instaurano fra i proprietari di terreni situati in più o meno vasti comprensori, corrispondenti ad aree di insediamento residenziale o di insediamento turistico. Lo scopo del vincolo associativo può essere, in prima analisi, definito come quello dell’urbanizzazione privata del comprensorio: questi consorzi provvedono a soddisfare non uno o più bisogni specifici, ma la generalità dei bisogni collegati alla utilizzazione residenziale o turistica di una data area. La peculiarità del fenomeno è , dunque, l’autogoverno del territorio, la sostituzione dell’iniziativa associata dei privati proprietari nell’assolvimento di compiti che, di regola, spettano all’ente pubblico locale (e talvolta la sostituzione è da quest’ultimo imposta in sede di concessione alla lottizzazione). Il fenomeno è variamente articolato: 1) nelle sue manifestazioni più elementari l’associazione ha per scopo la costruzione, la gestione e la manutenzione, anche straordinaria, delle opere e dei servizi di urbanizzazione primaria del comprensorio: strade, fognature e impianti di depurazione, impianti idrici e di distribuzione dell’energia elettrica per usi privati e collettivi, asporto dei rifiuti ecc.; 2) nelle più evolute manifestazioni del fenomeno alle opere di urbanizzazione primaria si aggiungono quelle di urbanizzazione secondaria: servizi medici, impianti sportivi, servizi antincendio, servizi di vigilanza diurna e notturna, servizi di soccorso, di protezione dell’ambiente naturale ecc.. I proprietari sono, collettivamente, erogatori dei servizi; e ne sono, individualmente, fruitori. Ciascuno di essi concorre, con l’espressione del voto in assemblea, all’assunzione delle decisioni comuni; fra tutti si ripartiscono le spese, corrisposte da ciascuno a titolo di contributo associativo. Così il voto come il contributo sono proporzionali all’estensione delle rispettive proprietà ; 3) il più alto grado di evoluzione del fenomeno si raggiunge là dove l’iniziativa dei proprietari associati si spinge fino alla vera e propria autodisciplina urbanistica, ossia alla determinazione di prescrizioni urbanistiche, vincolanti per i singoli proprietari, ed alla istituzione di organi che amministrano l’urbanistica nel comprensorio consortile. In questi casi si dà luogo: a) alla formazione di un regolamento edilizio, con il quale sono imposte rigorose prescrizioni di rispetto tanto dei valori ambientali naturali quanto dei valori architettonici, e in alcuni casi fino alla minuziosa previsione delle specie vegetali adatte all’ambiente; b) all’istituzione di un organo, avente il compito di controllare il rispetto delle prescrizioni dello statuto e del regolamento edilizio; c) alla costituzione, fra i proprietari consorziati, di un sistema di servitù (v.) reciproche, gravanti sugli stessi terreni consorziati e, perciò , opponibile a tutti i successivi acquirenti. Queste servitù , rese pubbliche con la trascrizione dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio, hanno per oggetto il rispetto delle norme dello statuto e del regolamento edilizio e delle determinazioni degli appositi organi consortili. Si dà così vita ad una forma di proprietà immobiliare privata che ha in se stessa il limite del rispetto dei valori ambientali e architettonici e che è strutturalmente subordinata ai compiti di controllo degli organi consortili. Naturalmente, in questi comprensori valgono anche gli strumenti urbanistici pubblici; ma le prescrizioni di autodisciplina urbanistica sono spesso più rigorose, e può accadere che progetti di costruzioni, approvati dall’ente locale, vengano disapprovati dagli organi consortili. La qualificazione giuridica che si addice ai consorzi consorzi è quella dell’associazione, anche se si tratta di associazioni atipiche. C’è , anche nelle forme più elementari, qualcosa di più di una semplice comunione: non c’è solo contitolarità di un diritto reale sulle medesime cose, quale ricorre nei condomini orizzontali (v. condominio). Questi consorzi hanno per oggetto l’urbanizzazione di un dato comprensorio: non si limitano a gestire questo o quell’impianto, ma costruiscono e gestiscono la generalità delle opere di urbanizzazione del comprensorio, in vista di uno scopo che va oltre il mero godimento di uno o più beni comuni, nel senso dell’art. 2248 c.c.: scopo che può essere variamente definito come quello di garantire ai proprietari associati una migliore qualità della vita, in residenza o in vacanza, oppure di procurare loro una maggiore redditività dell’investimento immobiliare. Più complessa struttura presentano quei consorzi nei quali all’autogoverno delle opere di urbanizzazione si aggiunge la vera e propria autodisciplina urbanistica. Il contratto che interviene fra i privati proprietari si presta ad essere considerato sotto un duplice aspetto: a) è , da un lato, l’atto costitutivo di una associazione (v.), formata dai proprietari di immobili situati nel comprensorio considerato; b) è , d’altro lato, il titolo costitutivo di servitù (v.) reciproche fra i medesimi proprietari, aventi per oggetto i loro immobili e per contenuto una serie di specifiche limitazioni della edificabilità , analiticamente descritte nell’apposito regolamento edilizio. I due aspetti sono coordinati fra loro: l’associazione ha lo scopo di concorrere, con l’azione dei propri organi, al più conveniente assetto urbanistico del comprensorio; le servitù reciproche mirano, limitando il diritto di proprietà dei singoli, a rendere effettivo l’assetto urbanistico elaborato dallo statuto e dal regolamento edilizio. Ciascun proprietario, in particolare, costituisce sul proprio fondo, per l’utilità di ciascun altro fondo del comprensorio, una servitù di non edificare se non in conformità del regolamento edilizio, e di non edificare se non previo accertamento, da parte dell’apposito organo tecnico dell’associazione, della conformità della costruzione al regolamento edilizio. Il rapporto di stretta connessione che lo statuto instaura fra servitù reciproche limitatrici del diritto di edificare e partecipazione al vincolo associativo è tale da consentire la qualificazione della partecipazione a tale vincolo come prestazione accessoria alla servitù (v.) (art. 1030 c.c.). L’attività degli organi associativi assolve una evidente funzione strumentale rispetto all’esercizio della servitù , con la conseguenza che la qualità di associato segue le servitù stesse sia attivamente sia passivamente, quando ricorrono i presupposti di legge, ossia la previsione della prestazione accessoria nello stesso titolo costitutivo delle servitù e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo stesso. Il vincolo reale e l’accessorio vincolo associativo sono opponibili a tutti i successivi acquirenti degli immobili insistenti nel comprensorio, sia che essi abbiano acquistato dai fondatori del consorzio, sia che abbiano acquistato da aventi causa dei fondatori. Gli acquirenti, immediati o mediati, degli immobili sono perciò membri del consorzio anche se, per avventura, ne ignorano l’esistenza, vigendo un sistema di conoscenza legale, destinato a superare e a rendere improponibili eccezioni di non conoscenza di quanto è trascritto.

consorzi fondiari: il c.c. prevede diverse forme di cooperazione organizzata fra i proprietari fondiari, cui dà il nome di consorzi: consorzi di ricomposizione fondiaria (art. 850 c.c.), consorzi di bonifica (art. 862 c.c.) e di miglioramento fondiario (art. 863 c.c.), consorzi per regolare l’uso delle acque (artt. 814, 918, 921 c.c.). Il comune nome di consorzi cela qui figure giuridiche molto diverse: talora si tratta di rapporti associativi (v. associazione), talaltra di rapporti di comunione (v.): talora l’associazione è volontaria, talaltra è coattiva; talvolta si è in presenza di persone giuridiche (v.) private, talaltra di persone giuridiche pubbliche. In materia di acque sono possibili: a) consorzi volontari fra proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui. Si tratta, in tal caso, di una comunione (art. 920 c.c.): i proprietari dei fondi cessano di essere proprietari solitari delle acque, a norma dell’art. 909 c.c., e ne fanno oggetto di comproprietà , per usarle in conformità di un regolamento deliberato dalla maggioranza, calcolata in base all’estensione dei terreni ai quali serve l’acqua (art. 918, comma 3o, c.c.); trattandosi di comunione volontaria, il consorzio può essere sciolto (art. 919 c.c.); b) consorzi coattivi per regolare il deflusso delle acque (art. 914 c.c.): qui i proprietari dei fondi restano proprietari solitari delle acque, a norma dell’art. 909 c.c.; ma l’autorità amministrativa, d’ufficio o su richiesta della maggioranza degli interessati, instaura coattivamente fra i proprietari un vincolo associativo, regolato dagli artt. 16 ss. c.c., e si tratterà , a tutti gli effetti, di associazione riconosciuta (v.). Gli organi dell’associazione così costituita provvederanno a regolare il deflusso delle acque. L’art. 914, comma 2o, c.c., richiama l’art. 921, comma 2o, c.c., che a sua volta richiama l’art. 863 c.c.: l’associazione in parola può pertanto essere dall’autorità amministrativa riconosciuta come persona giuridica pubblica; e questa qualificazione varrà ad attribuirle potestà di imperio e, in particolare, il potere di procedere all’espropriazione (v.) dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità (art. 921, comma 3o, richiamato dall’art. 914, comma 2o, c.c.); c) consorzi coattivi per l’uso delle acque (art. 921 c.c.): differiscono da quelli di cui sub a per il fatto che il consorzio è qui persona giuridica e che le acque, pertanto, non sono in comproprietà fra i consorziati, ma appartengono al consorzio. Vale, come nel caso sub b, l’alternativa fra personalità giuridica privata e pubblica: nel secondo caso le acque, siccome appartenenti ad un ente pubblico, dovranno essere qualificate come acque pubbliche. I consorzi di bonifica, anche se costituiti su iniziativa dei privati proprietari (art. 862, comma 3o, c.c.), sono sempre persone giuridiche pubbliche (art. 862, comma 4o, c.c.), e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale (artt. 54 ss. r.d. n. 215 del 1933); i consorzi di miglioramento fondiario possono, invece, essere riconosciuti dall’autorità amministrativa tanto come persone giuridiche pubbliche quanto come persone giuridiche private (art. 863, comma 2o, c.c.).

consorzi tra proprietari agricoli e fondiari: sotto tale voce si ricomprendono svariate tipologie di consorzi. Rilevanti sono alcuni consorzi tra proprietari fondiari quali i consorzi di bonifica, agraria e montana, e quelli per le opere idrauliche. I primi sono costituiti, nell’ambito dei comprensori di bonifica (l. 215/1935), tra i proprietari interessati, cui viene richiesta una partecipazione economica, che provvedono all’esecuzione, al mantenimento e all’esercizio delle opere. Ad essi viene riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico. La materia della bonifica è stata trasferita alle regioni, che hanno provveduto a regolamentare l’organizzazione dei consorzi e le forme di partecipazione dei consorziati. Alcune regioni hanno soppresso i consorzi di bonifica montana e trasferito le competenze alle comunità montane. Natura obbligatoria hanno i consorzi per le opere idrauliche (l. 523/1904) tra i proprietari, o possessori, dei fondi che ricavano un’utilità , diretta o indiretta, dalle opere. Ai consorzi spettano funzioni di esecuzione o di gestione delle opere idrauliche, a seconda della classificazione delle opere stesse (seconda, terza o quarta categoria), e ai consorziati è richiesta una partecipazione alle spese. Anche le funzioni relative a questi consorzi sono state trasferite alle regioni. Minore importanza hanno i consorzi per l’uso delle strade vicinali e quelli per la derivazione e uso delle acque. Nel settore dell’agricoltura operano, poi, numerosi altri consorzi tra proprietari o, comunque, imprenditori. Tra i più importanti, i consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, i consorzi per la viticoltura, l’apicoltura e l’olivicoltura.


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