Enciclopedia giuridica

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Federazione



federazione di Stati: v. Stato, federazione federale.

federazione sportiva: le federazioni nazionali sono enti costituiti da associazioni, società ed altri organismi ad esse affiliati (art. 14, comma 1o, l. 23 marzo 1981, n. 91), che perseguono il fine di praticare una determinata attività sportiva. Formatesi progressivamente, fin dalla seconda metà del secolo scorso, soprattutto per iniziativa dei cultori delle varie discipline sportive, talvolta alla loro nascita non fu estraneo l’intervento dei pubblici poteri. L’art. 27 d.p.r. 28 marzo 1986, n. 157, ne elenca 37, ma non si tratta di un numerus clausus potendo, in base al successivo art. 30, essere disposta, con deliberazione del Consiglio nazionale del Coni, la costituzione di nuove federazioni nazionali per sport non compresi nell’elenco di cui al precedente art. 27 o per attività sportive non ancora inquadrate, secondo quanto previsto dal Comitato internazionale olimpico (Cio) in ordine alla composizione dei comitati nazionali olimpici. Con il limite della costituzione di una sola federazione per ciascuno sport. La posizione delle federazioni nell’ambito dell’organizzazione dello sport va quindi individuata collocandosi sia nella prospettiva dell’ordinamento sportivo facente capo al Cio, sia in quella propria dell’ordinamento statale italiano. Nella prima prospettiva, che ravvisa nell’organizzazione sportiva mondiale facente capo al Cio un ordinamento giuridico originario a carattere sovranazionale (o, secondo una diversa opinione, più ordinamenti giuridici facenti capo alle rispettive federazioni internazionali), le federazioni nazionali si presentano come le articolazioni locali delle rispettive federazioni internazionali, alle quali esse sono affiliate, e che debbono a loro volta essere riconosciute dal Cio per poter far parte del movimento olimpico. In questa veste, in quanto cioè esse rappresentano l’autorità sportiva preposta ad un determinato sport in una determinata nazione, sono esclusive titolari dei poteri di disciplina e regolamentazione delle attività sportive di loro competenza, e i loro compiti consistono essenzialmente nel redigere le regole dell’esercizio sportivo e delle gare, stabilire i programmi agonistici (calendari), fissare i requisiti per la partecipazione alle gare e omologare i risultati in esse conseguiti, compilare classifiche e graduatorie tra i gareggianti, vigilare sull’applicazione delle regole federali esercitando il potere disciplinare, e quello di dirimere le controversie tra gli associati. Nell’ordinamento statale italiano alle federazioni nazionali sportive, sorte quasi tutte come associazioni private, è stata successivamente attribuita la qualifica di organi del Comitato olimpico nazionale italiano (art. 5, comma 1o, l. 16 febbraio 1942, n. 426), che ha natura di ente pubblico, con l’ulteriore precisazione che la suddetta qualifica riguarda l’esercizio delle attività sportive ricadenti nell’ambito di rispettiva competenza (già art. 2, comma 2o, d.p.r. 2 agosto 1974, n. 530; ed ora art. 2, comma 2o, d.p.r. n. 157 del 1986). In dottrina si è precisato che l’espressione organo è stata usata, in questo caso, in senso improprio e che tale qualifica si è aggiunta, senza sostituirla, all’originaria qualificazione delle federazioni in termini di associazioni dotate di autonoma soggettività , come risulta anche dal riconoscimento ad esse del potere di darsi norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna (art. 14, comma 1o, l. n. 91 del 1981), e della autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del Coni (art. 14, comma 2o, l. n. 91/1981). Pertanto le federazioni nazionali sportive possono definirsi oggi federazioni seguendo le indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, enti associativi (alcuni dei quali dotati di personalità giuridica pubblica o privata) che assumono, nella ricorrenza di certi requisiti e limitatamente allo svolgimento di alcuni compiti, la qualifica di organi del Coni, partecipando per ciò alla natura pubblica di questo. Attualmente risultano enti pubblici associativi (per l’attuazione di finalità diverse da quelle sportive) l’Automobile club d’Italia (v. tab. IV all. l. 20 marzo 1975, n. 70), l’Aero club d’Italia (l. 29.5.1954, n. 340), l’Unione italiana di tiro a segno (l. 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni e integrazioni); e associazioni riconosciute di diritto privato la federazione ginnastica d’Italia (r.d. 8 settembre 1896, n. 365), la federazione italiana nuoto (r.d. 14 maggio 1922, n. 890), la federazione motociclistica italiana (r.d. 28 dicembre 1931, n. 1673) e la federazione italiana della caccia (d.p.r. 23 dicembre 1978); mentre le rimanenti federazioni sono associazioni non riconosciute. L’individuazione della loro posizione bifronte nell’ordinamento giuridico italiano impone di risolvere il problema consistente nell’accertare quando le federazioni agiscono in veste di autonomi soggetti di diritto privato e quando, invece, come organi del Coni, al fine di individuare il regime giuridico a cui sono sottoposti gli atti da esse di volta in volta posti in essere. Talvolta la soluzione è offerta testualmente dalla legge. Così l’art. 1, comma 9o, l. 31 gennaio 1992, n. 138, il quale dispone che i contratti stipulati dalle federazioni nell’esercizio delle proprie attività è per istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalità ed i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità (del Coni) e da apposite deliberazioni. In mancanza di ciò, occorre distinguere gli atti posti in essere nello svolgimento di compiti funzionali al perseguimento degli scopi stabiliti dalla volontà degli associati, dagli atti posti in essere per l’attuazione di compiti assegnati dalla legge alle federazioni nazionali sportive per fini d’interesse pubblico, in relazione ai quali siano stati attribuiti alle federazioni, in proprio o per delega del Coni, pubblici poteri. Solo in quest’ultimo caso gli atti compiuti dalle federazioni debbono ritenersi sottratti alla disciplina del diritto privato e sottoposti, invece, alla disciplina del diritto pubblico. Tra i più importanti della prima categoria si possono ricordare, fatte salve le dovute eccezioni, gli atti di autonomia normativa e i provvedimenti di giustizia sportiva in genere; tra i più importanti della seconda categoria gli atti, anche a contenuto normativo, con i quali si provvede alla tutela sanitaria dell’attività sportiva professionistica (art. 7, l. n. 91 del 1981), e gli atti mediante i quali viene esercitato il controllo amministrativo sulle società sportive professionistiche (art. 12, l. n. 91 del 1981).


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