Enciclopedia giuridica

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Feoga



feoga garanzia: la nuova disciplina dei Fondi comunitari introduce alcuni elementi innovativi rispetto a quella del feoga. In virtù dell’art. 23 del regolamento n. 4253/88, gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare le misure necessarie, tra l’altro, a recuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza e, salvo prova contraria, lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il rimborso delle somme indebitamente versate. Le passività , in altri termini, non possono più gravare sul bilancio comunitario e gli stessi Stati nel presentare domanda di pagamento, devono mettere a disposizione tutte le relazioni nazionali appropriate relative al controllo delle misure previste nei programmi o nelle azioni in questione. Fatta salva la possibilità di effettuare i controlli nazionali, i funzionari o agenti della Commissione possono inoltre controllare in loco, particolarmente mediante sondaggi, le azioni finanziate dai Fondi strutturali. Quest’ultima, però , prima di svolgere i controlli, informa lo Stato membro interessato al fine di ottenere tutto l’aiuto necessario.

feoga orientamento: o Fondo europeo per le strutture agricole. In base al regolamento n. 4256/88, può operare a favore degli interventi volti all’accelerazione dell’adeguamento delle strutture agricole, nella prospettiva della riforma della politica agricola comune, di quelli destinati alla promozione dello sviluppo e dell’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e di quelli diretti alla promozione dello sviluppo delle zone rurali della Comunità , situate in regioni comprese in un elenco appositamente fissato dalla Commissione. La partecipazione finanziaria del


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