Le ferie sono una pausa programmata della prestazione lavorativa. Il lavoratore ha diritto, irrinunciabile a ferie annuali retribuite (artt. 36 e 2109 c.c.) la cui durata è legalmente stabilita per poche categorie, ma essa comunque non dovrebbe essere inferiore a tre settimane per effetto della l. 10 aprile 1981, n. 157. Ad ogni modo la durata delle ferie è oggetto di costante attenzione da parte della contrattazione collettiva che tende a rimuovere la sperequazione di trattamento tra impiegati ed operai. L’art. 2109 c.c. riconosce al datore di lavoro il potere di fissare il periodo delle ferie nel rispetto dei seguenti limiti: 1) il godimento deve essere possibilmente continuativo (art. 2109, comma 2o, c.c.); 2) la scelta del periodo delle ferie deve essere compiuta tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109, comma 2o, c.c.). Le condizioni di godimento delle ferie sono di solito stabilite dal datore di lavoro previo esame congiunto con le ras. Il datore di lavoro ha peraltro l’obbligo di comunicare previamente al lavoratore il periodo di ferie assegnatogli (art. 2109, comma 3o, c.c.). L’art. 36, comma 3o, Cost. proclama solennemente l’irrinunciabilità delle ferie. Peraltro è assai diffusa la previsione contrattuale (di dubbia legittimità ) che ne ammette la non fruibilità o il rinvio. In questo caso il lavoratore percepirà sia il corrispettivo per l’attività svolta, sia una somma pari alla retribuzione corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute (detta somma viene generalmente indennità sostitutiva delle ferie). Le ferie non possono coincidere con il periodo di preavviso (art. 2109, comma 4o, c.c.). Ne deriva che al licenziamento intimato durante le ferie non segue immediatamente il decorso del preavviso. Le ferie non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa previsti a proposito delle lavoratrici madri (v. lavoratrici madri). Sulla tuttora controversa questione se la malattia insorta in periodo di ferie ne sospende il decorso ha preso posizione la Cassazione che, a sezioni unite, ha statuito che qualora il lavoratore si ammali a ferie già iniziate, la malattia non ha efficacia sospensiva. La Corte Costituzionale, a sua volta, ha sancito il principio dell’introannualità delle ferie secondo cui non è necessario, ai fini del godimento delle ferie, che sia trascorso un anno di ininterrotto servizio (art. 2109, comma 1o, c.c.). Il diritto alle ferie matura quindi pro die: esso, benche´ ragguagliato ad un anno è frazionabile (e la quantità di riposo è commisurata alla quantità di lavoro effettivamente prestato).
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