Ev l’insieme delle norme giuridiche (v. norma giuridica) di un dato Stato o di una data comunità sovrastatuale: si parla così di ordinamento giuridico statuale, di ordinamento giuridico della Comunità europea, di ordinamento giuridico della nuova lex mercatoria (v. lex mercatoria, nuova ordinamento giuridico). A volte si parla di ordinamento giuridico anche con riferimento a comunità infrastatuali, per rivendicarne l’autonomia rispetto allo Stato e l’immunità da ingerenze degli organi dello Stato: in questo senso si parla di ordinamento giuridico sportivo, facendo riferimento all’insieme delle norme regolatrici dell’organizzazione dello sport.
ordinamento giuridico internazionale: complesso delle norme giuridiche che disciplinano la vita della Comunità degli Stati o società internazionale. Accanto ai principi informatori tradizionali della vita di relazioni dei soggetti internazionali, quali quelli della libertà , dell’uguaglianza e dell’effettività , l’ordinamento giuridico ordinamento giuridico contemporaneo registra l’emergere di alcune norme inderogabili che esprimono i valori profondi del comune sentire e che caratterizzano la Comunità internazionale del presente momento storico. Si pensi al principio del divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, al principio dell’autodeterminazione dei popoli, al principio del rispetto della dignità umana ed al conseguente divieto del genocidio, dell’apartheid e della tortura come mezzo di governo, ed al divieto di porre in essere comportamenti che pregiudichino in maniera irrimediabile l’economia di altri Stati. D’altronde, i contenuti delle norme sono sempre stati strettamente influenzati dall’evoluzione storica della struttura della Comunità internazionale e dei rapporti di forza in essa esistenti. Pur nella sua configurazione anorganica ed orizzontale, conseguenza della stessa essenza paritaria della Comunità internazionale costituita da soggetti superiorem non recognoscentes, l’ordinamento giuridico ordinamento giuridico, in quanto esplicante le funzioni proprie di un ordinamento giuridico, può essere considerato autonomo e completo e dotato di un proprio sistema di fonti, di garanzie e di principi. La funzione normativa viene esplicata direttamente dagli stessi soggetti, gli Stati e gli altri soggetti strumentali che ad essi si affiancano, le organizzazioni internazionali, dando vita ad un diritto di autonomia sia nel caso delle consuetudini internazionali che nel caso degli accordi internazionali e delle fonti giuridiche da questi ultimi previste. La funzione di accertamento del diritto si esplica mediante l’istituto dell’arbitrato, riposando ancora una volta, sulla volontà dei singoli soggetti che si trovano in controversia tra loro. Infine, la funzione di attuazione coattiva del diritto, si realizza a livello generale mediante gli istituti dell’intervento e dell’autotutela, ai quali si affiancano i meccanismi propri del sistema di garanzie offerti dalla Carta delle N.U..
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