Enciclopedia giuridica

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Lex mercatoria



nuova lex mercatoria: la lex mercatoria è un diritto a carattere metalex mercatorianazionale, il cui raggio di azione tende a coincidere con i mercati internazionali. L’espressione ha origine colta: vuole alludere alla rinascita, in epoca moderna, di un diritto altrettanto universale quanto fu universale il diritto dei mercanti medioevali. Questo era stato lex mercatoria, o ius mercatorum, non solo perche´ regolava i rapporti mercantili, ma anche e soprattutto perche´ era un diritto creato dai mercanti: le sue fonti erano state gli statuti delle potenti corporazioni mercantili, le consuetudini mercantili, la giurisprudenza delle curiae mercatorum. Del pari, per lex mercatoria lex mercatoria oggi si intende un diritto creato dal ceto imprenditoriale, senza la mediazione del potere legislativo degli Stati, e formato da regole destinate a disciplinare in modo uniforme, al di là delle unità politiche degli Stati, i rapporti commerciali che si instaurano entro l’unità economica dei mercati. L’antica lex mercatoria aveva preceduto l’avvento degli Stati moderni (dai quali sarebbe stata poi recepita come diritto statuale e collocata nei codici di commercio); la sua funzione era consistita nel derogare, per i rapporti commerciali, al diritto civile di allora, ossia al diritto romano, rivelatosi non più congeniale alle esigenze dei traffici. La lex mercatoria lex mercatoria opera, per contro, entro una realtà caratterizzata dalla divisione politica dei mercati in una pluralità di Stati; la sua funzione è di superare la discontinuità giuridica da questi provocata. I fattori che hanno prodotto queste regole internazionalmente uniformi risiedono, fondamentalmente: a) nella diffusione internazionale delle pratiche contrattuali del mondo degli affari. Talvolta questa diffusione si è prodotta in modo spontaneo: molteplici modelli contrattuali, come il leasing (v.), il factoring (v.), il performance bond (v.) ecc., creati da operatori economici di un dato paese, sono stati recepiti dagli operatori economici di altri paesi, dando così vita a modelli contrattuali internazionali uniformi, resi legittimi rispetto ai singoli diritti nazionali dal principio, vigente in ciascuno di essi, della autonomia contrattuale. Sotto questo aspetto proprio la diffusione internazionale dei modelli contrattuali dà ad essi una considerevole forza: ben difficilmente un giudice nazionale potrà ritenere invalido, applicando il proprio diritto nazionale, un modello contrattuale ovunque praticato e riconosciuto come valido; ben difficilmente, quali che siano i contrari argomenti ricavabili dal diritto nazionale, egli sarà disposto a collocare il proprio paese in una situazione di isolamento rispetto al contesto internazionale al quale appartiene. Altre volte, la diffusione è stata assecondata dalle cosiddette regole oggettive del commercio internazionale: associazioni internazionali di categoria hanno predisposto formulari di contratti per gli imprenditori ad esse aderenti, favorendo anche per questa via le pratiche contrattuali internazionalmente uniformi. Altre volte ancora sono state le grandi società multinazionali ad imporre questa uniformità : esse hanno predisposto in sede centrale le condizioni generali di contratto, cui le singole società nazionali, da esse controllate, si sono adeguate, provocando a questo modo una uniformità di regole contrattuali altrettanto estesa quanto i loro mercati; b) negli usi del commercio internazionale, ossia nella ripetuta e uniforme osservanza di particolari pratiche da parte degli operatori di determinati settori imprenditoriali; c) nella giurisprudenza delle camere arbitrali internazionali: la ratio decidendi adottata dagli arbitri internazionali per dirimere le controversie sottoposte al loro giudizio acquista il valore di un precedente (v. interpretazione della legge, lex mercatoria giudiziale), cui altri arbitri, successivamente aditi, sono soliti uniformarsi. Si forma così un corpo di regulae iuris che gli operatori economici sono indotti ad osservare sulla previsione che, in caso di controversia, verranno applicate ai loro rapporti commerciali. Talora della lex mercatoria si è parlato come di un ordinamento giuridico, separato dagli ordinamenti statuali, espressione della societas mercantile. Sono parole usate da una sentenza della nostra Cassazione, la quale muove dalla constatazione che gli operatori economici, quale che sia la loro nazionalità o l’ubicazione della loro impresa, nutrono l’opinio necessitatis di determinate regole, ossia la convinzione che esse siano vincolanti; e conclude che deve ritenersi che esista una lex mercatoria (regole di condotta con contenuti mutevoli ma, pro tempore, determinati). A questo modo gli usi del commercio internazionale vengono assunti quali veri e propri usi normativi, vere e proprie fonti di diritto oggettivo; ma di un diritto oggettivo non statuale, bensì sovranazionale: di un diritto oggettivo della societas mercatorum. In questo senso milita anche l’art. 834 c.p.c., recentemente introdotto, che per l’arbitrato internazionale (v. arbitrato, lex mercatoria internazionale) impone agli arbitri di applicare gli usi del commercio, che risultano così assunti quali usi normativi (v. usi).


Lex loci      |      Libera circolazione


 
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