Ev il contratto con cui un imprenditore si obbliga a consentire all’altra parte l’utilizzazione di un bene per un tempo determinato, verso corresponsione di un canone periodico, determinato in modo da rimborsare l’impresa di leasing, al termine del contratto, delle spese di acquisto del macchinario, oltre interessi, quote di rischio o di profitto dell’impresa stessa. Ev un contratto atipico simile alla locazione (v.), in quanto consente ad un soggetto il godimento di un bene altrui, ma realizza altresì una funzione finanziaria, in quanto consente ad un soggetto di utilizzare come proprio un bene che non potrebbe agevolmente acquistare. La funzione prevalente del contratto è quella di finanziamento; infatti l’impresa di leasing anticipa in contanti l’intero prezzo del bene indicato dall’utilizzatore, ottenendone la restituzione a rate ed essendo garantita, per il caso di inadempimento dell’utilizzatore, dal fatto di essere proprietaria del bene. Dalla locazione il leasing differisce: a) per il fatto che il concedente, a differenza del locatore, si limita a consegnare il bene all’utilizzatore, senza assumere le ulteriori obbligazioni di mantenere la cosa in stato da servire all’uso e di garantire il pacifico godimento; b) per il fatto che sul concedente, a differenza che sul locatore, non incombe la garanzia per i vizi ex art. 1578 c.c.; c) per il fatto che nel leasing rischi relativi al perimento o alla sottrazione della cosa incombono, analogamente a quanto accade per l’acquirente, con patto di riservato dominio, sull’utilizzatore. Dalla vendita con riserva di proprietà , il leasing differisce: a) per il fatto che l’acquisto della proprietà da parte dell’utilizzatore non è , nel leasing, un effetto reale differito del contratto, ma è l’effetto di una specifica eventuale dichiarazione di volontà dell’utilizzatore; b) per il fatto che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, il concedente ha diritto, a differenza del venditore con riserva di proprietà , di trattenere per intero i canoni percepiti. Il concedente è un’impresa di leasing, che si interpone tra gli imprenditori produttori o distributori di impianti industriali, macchinari, o altre apparecchiature ad alta tecnologia e gli imprenditori utilizzatori di simili strumenti. Il contratto è vantaggioso per l’utilizzatore in quanto: a) può non disporre del danaro necessario per l’acquisto in contanti del bene dal produttore, o può trovare ciò troppo difficile o oneroso; b) può giudicare non conveniente l’investimento di capitali nell’acquisto di beni soggetti ad obsolescenza tecnologica; c) può giudicare non conveniente apparire, anche di fronte al fisco, proprietario di un bene spesso assai costoso. L’impresa di leasing si interpone tra produttore ed utilizzatore: compera o fa costruire dal produttore il bene e, restandone proprietaria, lo concede in godimento all’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi. Nel contratto di leasing può essere pattuita, a favore dell’utilizzatore, la facoltà di proroga, al termine del contratto, oppure, sempre al termine del contatto, l’opzione per l’acquisto della proprietà . Il contratto di leasing risulta, in concreto, più vantaggioso per l’impresa di leasing o per l’utilizzatore a seconda di come agisce il rischio dell’obsolescenza tecnologica: a) se questa colpisce il bene dopo la scadenza del contratto, il maggiore vantaggio è dell’impresa di leasing, che può concedere il bene ad un nuovo utilizzatore percependo nuovi canoni per un bene del quale ha realizzato l’intero valore; b) se l’obsolescenza colpisce il bene in corrispondenza della scadenza del contratto, il maggior vantaggio è dell’utilizzatore, che restituisce il bene quando è divenuto tecnologicamente obsoleto; c) se l’obsolescenza colpisce il bene prima della scadenza del contratto, il maggior vantaggio è dell’impresa di leasing, che percepisce altri canoni per un bene già tecnicamente obsoleto. In Italia il leasing è anche detto locazione finanziaria.
leasing finanziario: è il contratto di leasing concluso da un’impresa specializzata che si interpone tra imprese produttrici e imprese utilizzatrici di macchinari o apparecchiature ad alta tecnologia. Caratteristica del leasing leasing è la circostanza che l’impresa di leasing concede beni prodotti da altre imprese.
leasing immobiliare: è il contratto di leasing avente ad oggetto un immobile, acquistato o fatto costruire dall’impresa di leasing su scelta ed indicazione della parte utilizzatrice, con facoltà per quest’ultima di acquistare la proprietà dell’immobile stesso alla scadenza del contratto, contro versamento di un prezzo stabilito dal contratto. Nel leasing leasing è pattuito che i rischi inerenti all’immobile, di regola gravanti sul proprietario, vengono trasferiti all’utilizzatore. L’impresa di leasing non assume alcun rischio: la sua funzione è limitata al finanziamento dell’utilizzatore.
leasing operativo: è il contratto di leasing nel quale l’impresa concedente è anche produttrice dei beni concessi. Di solito tale forma di leasing non prevede la facoltà per l’utilizzatore di acquistare il bene al termine del contratto. Si contrappone al leasing finanziario.
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