Ev il contratto con cui un soggetto, solitamente un imprenditore commerciale (v.), vende un proprio bene immobile ad un’impresa di leasing (v.), la quale ne diventa proprietaria e si obbliga a pagarne il corrispettivo, a concedere il bene in locazione finanziaria al venditore verso pagamento di canoni, a consentire al venditore stesso la facoltà di esercitare il riscatto del bene venduto al termine del contratto e al prezzo da questo stabilito. Trattasi di contratto atipico, nel quale si fondono due contratti: un contratto di vendita (v.) con patto di retrovendita (v. patto, leaseback di retrovendita) e un contratto di locazione (v.). L’utilità del leaseback risiede, per l’impresa venditrice, nei seguenti aspetti: a) nella possibilità di ottenere la pronta disponibilità di danaro, verso cessione della proprietà di un proprio bene immobile, proprietà che viene riacquistata dopo breve tempo e verso corresponsione di un canone, che rappresenta, economicamente, il corrispettivo per la disponibilità del danaro; b) nella possibilità di non fare apparire, anche a fini fiscali, la proprietà di un bene di cui, in realtà si dispone. Alcuni autori ritengono che il leaseback sia costituito da due contratti collegati (v. collegamento contrattuale): di un contratto di vendita e di un contratto di leasing unificati per la circostanza di fare capo ai medesimi soggetti e di inerire allo stesso bene ed alla stessa operazione economica. Altri hanno ritenuto il leaseback una vendita fiduciaria al creditore, o, comunque, un contratto in frode alla legge, diretto ad eludere il divieto di patto commissorio e, pertanto, illecito. La più recente dottrina ritiene, invece, che si tratti di un contratto unitario e lecito. Infatti il leaseback differisce dalla vendita a scopo di garanzia (v. vendita, leaseback a scopo di garanzia) sotto diversi aspetti: 1) il finanziatore è soggetto qualificato dal fatto di essere un’impresa di leasing; 2) l’impresa di leasing corrisponde il prezzo di mercato del bene, a differenza dell’acquirente con patto commissorio, che eroga un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato del bene; 3) oggetto del leaseback è un bene produttivo; 4) i canoni sono calcolati allo stesso modo dei canoni del leasing, senza relazione con la somma corrisposta quale prezzo di acquisto del bene. Il contratto è anche noto con il termine sale and leaseback.
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