Enciclopedia giuridica

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Genocidio

Rientra nella categoria dei crimini contro l’umanità costituendo una fattispecie tipica e grave di essi. Secondo la Risoluzione dell’Assemblea generale delle N.U. (AG) n. 96, comma I: il genocidio è un crimine di diritto internazionale, che il mondo civile condanna e che rende punibile i responsabili e i complici, siano essi privati individui, agenti dello Stato o uomini politici e sia il crimine commesso per motivi religiosi, razziali, politici o per qualsiasi altro motivo. La Convenzione di New York del 9 dicembre 1948, sul genocidio, ricomprende nell’ambito della fattispecie i seguenti atti: a) uccisione di membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso con l’intenzione di distruggerlo in tutto o in parte; b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale dei suddetti membri; c) sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di esistenza comportanti la sua distruzione fisica totale o parziale; d) pratiche miranti ad impedire le nascite all’interno del gruppo; e) trasferimento forzato di bambini da un gruppo all’altro. Secondo la Corte internazionale di giustizia (Cig) (parere del 28 maggio 1951 circa le riserve alla Convenzione), i principi della Convenzione sono riconosciuti dalle nazioni civili come vincolanti per gli Stati, indipendentemente da qualsiasi obbligo convenzionale. L’art. 19, comma 3o, lett. c del progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale, sulla responsabilità degli Stati, ricomprende il genocidio tra le fattispecie la cui violazione costituisce crimine internazionale. V. anche crimini internazionali.


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