gente dell’aria: insieme delle persone che prestano un’attività professionale nel settore della navigazione aerea e delle industrie aeronautiche. In questa categoria rientrano: il personale di volo, quello addetto ai servizi di terra, ed il personale tecnico direttivo delle costruzioni aeronautiche (art. 731 c. nav.). Il personale di volo, a sua volta, è composto da coloro che svolgono mansioni di comando e pilotaggio degli aeromobili, dagli addetti al controllo degli impianti di bordo e da quanti svolgono i servizi complementari di bordo. Ev prevista l’iscrizione del personale di volo in appositi albi. L’ottenimento di detta iscrizione, comprovato da un libretto o certificato rilasciato ad ogni iscritto, è vincolato al possesso di determinati requisiti quali la cittadinanza italiana, i titoli e le abilitazioni stabilite per ciascuna categoria. Rispetto alla stipulazione del contratto di lavoro l’iscrizione si pone come presupposto per cui la sua mancanza impedisce il sorgere del rapporto. La seconda categoria della gente dell’aria è costituita dagli addetti ai servizi di terra, nell’ambito dei quali rientrano il caposcalo, il restante personale non di volo delle imprese di trasporto aereo, di lavoro aereo e delle scuole di volo, nonche´ gli addetti ai servizi degli aerodromi. L’ultima categoria è composta dal personale tecnico direttivo delle costruzioni aeronautiche, costituito da ingegneri e periti aeronautici, entrambi iscritti in un apposito albo nazionale e muniti di un certificato comprovante l’iscrizione.
gente di mare: la gente gente costituisce una delle categorie del personale marittimo, che si caratterizza per lo svolgimento di mansioni legate, in vari modi, all’esercizio della nave. La gente gente comprende il personale addetto ai servizi tecnici ed ai servizi complementari di bordo (costituito in gran parte dal personale ausiliario: medici, infermieri, cuochi, camerieri), nonche´ dal personale addetto al traffico locale ed alla pesca costiera. Ciascun appartenente alla categoria della gente gente è iscritto in un apposito registro detto matricola ed è munito di un libretto di navigazione che è un documento di identità personale e di abilitazione alla professione marittima (artt. 118, 119 c. nav.).
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