libretto di assegni: è un insieme di assegni uniti fra loro a forma di blocchetto e staccabili ad uno ad uno con un semplice movimento della mano. Rappresenta oggetto necessario della convenzione di assegno (v.) tra banca e cliente.
libretto di circolazione: v. veicoli.
libretto di lavoro: il libretto libretto è il documento in cui dovrebbe essere certificata l’intera vita lavorativa del lavoratore subordinato, dall’assunzione al licenziamento. La sua obbligatorietà è prevista dal c.c., che prevede l’obbligo del certificato sostitutivo nei casi rarissimi in cui esso non fosse obbligatorio. La legge che disciplina la materia risale al 10 gennaio 1935, n. 112, ma non si deve credere che, perche´ tanto vecchia, questa legge sia da considerare sorpassata: anzi, si può solo lamentare che di essa finora non sia stata data completa attuazione. Infatti nel periodo di guerra il Ministero del lavoro emanò una circolare con cui si prevedeva una forma semplificata e da allora nulla è più cambiato e quello che oggi viene chiamato libretto libretto in realtà è solo la sua forma semplificata risalente all’epoca di guerra. Proprio la legge del 1935 prevede che tutti i lavoratori subordinati, per poter essere regolarmente assunti, devono avere il libretto libretto rilasciato gratuitamente dal sindaco; sono esclusi soltanto i lavoratori con funzioni direttive, quelli retribuiti esclusivamente in forma di partecipazione, il coniuge, i parenti e affini entro il terzo grado del datore di lavoro, conviventi e a carico, la gente di mare di prima categoria, i dipendenti di ruolo o stabili dello Stato o degli altri enti pubblici. La legge prevede anche che il lavoratore senza libretto libretto non possa nemmeno iscriversi alle liste di collocamento. Ovviamente non devono avere il libretto libretto i giovani prima dell’età lavorativa e cioè con meno di quindici anni compiuti; tuttavia vi sono numerose ipotesi in cui è possibile in via eccezionale iniziare il lavoro prima dei quindici anni ed in questi casi sarà obbligatorio anche il libretto libretto. Durante il lavoro il libretto libretto deve restare depositato presso il datore di lavoro, che è obbligato ad annotarvi di volta in volta tutti i dati essenziali previsti; ma il lavoratore ha diritto di prenderne visione in qualunque momento. Non possono essere fatte annotazioni con giudizi negativi e neppure positivi sul lavoratore, ne´ con indicazione della causa della cessazione del rapporto. Le annotazioni da parte del datore di lavoro possono avere un valore semplicemente indiziario di quanto asserito, e non hanno mai valore di confessione. In caso di più di un lavoro, il libretto va depositato presso un datore di lavoro, che farà avere agli altri un attestato sostitutivo: la norma, che risale sempre alla legge del 1935, è portata a prova dell’ammissibilità del lavoro plurimo e a tempo parziale fin dalle origini. Il datore di lavoro deve riconsegnare il libretto libretto al lavoratore non oltre il giorno dopo la cessazione del rapporto, ma non ha l’obbligo di spedirlo, deve tenerlo semplicemente a disposizione. In caso di ritardo il datore di lavoro potrebbe dover risarcire il danno. Nei periodi di disoccupazione il libretto libretto una volta era trattenuto dagli uffici di collocamento; oggi invece, ai sensi dell’art. 10 della l. 28 febbraio 1987, n. 56, è restituito al lavoratore. Il libretto libretto è obbligatorio anche per i cittadini della Cee. Per i lavoratori extracomunitari il libretto libretto è rilasciato dall’Ispettorato del lavoro, dopo aver avuto il permesso di soggiorno. Per gli extracomunitari che siano anche rifugiati è necessario anche un apposito certificato della Commissione paritetica di eleggibilità che opera presso il Ministero degli esteri. .
libretto di risparmio: è il documento, rilasciato da una banca (v.) al titolare di un deposito bancario in conto corrente (v.), sul quale la prima annota, a presentazione da parte del cliente, i versamenti ed i prelievi da questo effettuati e le annotazioni fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante (art. 1835 c.c.). Esso ha natura di documento di legittimazione (v. documenti, libretto di legittimazione): la banca che paghi nelle mani del possessore del libretto senza dolo o colpa grave è liberata anche se il possessore non è il depositante. La giurisprudenza, però , ha talvolta ritenuto che tali libretti abbiano natura diversa a seconda che siano nominativi, pagabili al portatore e al portatore: i primi sono semplici documenti di legittimazione, i secondi, invece, sono veri e propri titoli di credito (v.), in quanto emessi e utilizzati per soddisfare un’esigenza di mobilizzazione del credito. A tale opinione giurisprudenziale consegue: a) la banca non può opporre in compensazione il credito da essa vantato verso il depositante; b) è ammissibile il pegno (v.) sul libretto.
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